La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 126 depositata il 6 giugno scorso ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento
di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune
nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per
l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno.
Ma serve una legge per costringere un buon amministratore ad applicare seri principi contabili per contenere certe spese e ridurre i costi?
I cittadini oppressi da un macigno di tasse dovrebbero essere i primi a controllare certe spese pazze fatte da alcuni apprendisti amministratori al solo scopo di dare una immagine diversa (quasi sempre molto fugace) della loro città.
Nella cabina certi personaggi dovranno essere puniti e mandati a casa.
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