lunedì 13 giugno 2016

UN MACIGNO PESA SUL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA P.A.

Il Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere sullo schema di decreto delegato per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria ha, tra l'altro, fatto presente quanto segue:
È opportuno rilevare preliminarmente, come del resto ha segnalato anche la scheda di Analisi tecnico normativa A.T.N. (p. 3, punto 9), che sull'intero impianto della legge n. 124 del 2015, anche con riferimento all’art. 11, comma 1, lett. p), pende questione di costituzionalità, sollevata in via principale dalla Regione Veneto con ricorso n. 94 depositato i 19 ottobre 2015 avanti alla Corte costituzionale e pubblicato sulla G.U., serie speciale della Corte costituzionale n. 50 del 16 dicembre 2015.
Non risulta, allo stato, che per la discussione del ricorso sia stata fissata dalla Corte costituzionale l’udienza pubblica.
La contestazione sollevata dalla Regione Veneto, che lamenta la violazione delle competenze assegnatele dall’art. 117 Cost. in diverse materie, investe tra gli altri principi e criteri della legge di delega anche l’art. 11, comma 1, lett. p), poiché, secondo la Regione ricorrente, i principi e i criteri direttivi formulati dal legislatore delegante sarebbero talmente stringenti da concretizzarsi in norme di dettaglio, comprimendo indebitamente l’autonomia legislativa regionale e configurando una disciplina del tutto irragionevole e contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che lederebbe le competenze costituzionali della Regione, unica responsabile del corretto governo, anche finanziario, del sistema sanitario regionale.
Sulla tenuta complessiva della riforma, anche per quanto attiene alla dirigenza sanitaria, influisce indubbiamente l’esito del giudizio di costituzionalità, di cui questa Commissione speciale non può non segnalare al Governo la pregiudizialità.
A questo punto tutto l'impianto della riforma rischia di saltare, ma soprattutto viene investito direttamente il problema della dirigenza anche amministrativa tecnica e professionale degli enti locali, per non parlare poi dei Segretari generali, sulla cui soppressione pare che ci fosse una decisione irremovibile. 
Al riguardo proprio un anno fa, era il 6 giugno,  prima che il Parlamento approvasse la riforma, avevo inviato una Petizione alla presidente Boldrini per chiedere che fosse valutata approfonditamente questa parte del decreto ritenendo che potessero crearsi disfunzioni nell'organizzazione degli enti locali.
I ritardi con cui procede la riforma della P.A. derivano da questo ricorso?
I testo del ricorso della regione Veneto lo trovate qui:

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