lunedì 31 ottobre 2016

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 = ATTO CAMERA N. 4127

Gli uffici della Camera dei deputati hanno pubblicato il testo del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".
Dalla relazione si apprende che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai sensi delle recenti modifiche, il documento presenta significative innovazioni sul piano dell'articolazione e dei contenuti. La nuova disciplina mira, infatti, ad avvalorare il ruolo “sostanziale” che il bilancio ha assunto a seguito della modifica costituzionale del 2012 e, in particolare, della mancata riproposizione del terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione che prevedeva il divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di bilancio. In tale ottica, uno degli elementi più qualificanti della riforma è l’unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento “integrato”. A differenza di quanto accadeva nei precedenti esercizi finanziari, il bilancio dello Stato è infatti ora presentato al Parlamento integrando fin dall’inizio gli effetti delle modifiche proposte alla legislazione vigente con le risorse già disponibili in bilancio per il triennio di previsione considerato. Questa integrazione consente di riportare l’attenzione del Parlamento e della collettività sulle priorità dell’intervento pubblico, valutando allo stesso momento i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione. 
Si tratta di un documento che deve essere letto attentamente i tutte le sue parti per comprendere bene anche i collegamenti esistenti tra le varie parti e le finalità che si è proposto il Consiglio dei Ministri che l'ha approvato.
Il disegno di legge viene presentato in tre parti così artIcolate:
TOMO I  LA RELAZIONE
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0045840&http_referer=http://www.camera.it/leg17/browse/
TOMO II  IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0045860&http_referer=http://www.camera.it/leg17/browse/
TOMO III GLI ALLEGATI
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0045850&http_referer=http://www.camera.it/leg17/browse/Il 2 novembre alle ore 15.15 l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si riunirà per l'esame ai sensi dell'articolo 120 comma 2 del regolamento per esprimere il parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 .

PERCHE' NON E' POSSIBILE RESTITUIRE IL PONTE GIOVANNI XXIII ALLA PROVINCIA

Periodicamente leggo proposte di qualche parte politica per dare soluzioni all'ammaloramento del ponte Giovanni XXIII, dapprima negato dall'ex Sindaco (nel 2009), ma poi compreso in tutta la sua gravità, tanto che chiese un contributo alla regione Lazio (all'epoca in cui era presidente la Polverini) senza ottenerlo; poi invitò, con tanto di passatoia blu, l'allora Ministro per le infrastrutture e i trasporti on.le Lupi che però si affrettò a dire che la questione non era di sua competenza. 
Purtroppo con il tempo (sono passati oramai sette anni ) senza che il Comune abbia fatto alcuna manutenzione, i danni si sono aggravati anche perché il nostro ponte appartiene ad un'epoca in cui le costruzioni in cemento armato venivano fatte senza armature zincate, per cui il ferro, con gli anni e l'esposizione all'acqua e alla salsedine si è arrugginito gonfiandosi e spaccando il cemento.   
Di recente è tornata a galla l'idea di restituire all'amministrazione provinciale il ponte (oramai declassato a cat. B) e la strada lungomare, visto che l'ANAS ha ripreso in gestione alcuni tratti di strada come la SR 148 Pontina e che la Regione si è assunta la manutenzione delle strade provinciali; questo senza comprendere che detta decisione è finalizzata a dare una soluzione proprio alla manutenzione delle strade provinciali, da tempo abbandonata.   
Gli autori della proposta di restituire alla Provincia la strada lungomare e il ponte (trasferite al Comune di Sabaudia durante la gestione del sindaco Schintu),  a mio modesto avviso non tengono conto di cinque importanti punti:
1) Grazie alla acquisizione della strada lungomare al patrimonio comunale i nostri bilanci hanno beneficiato nel corso degli anni  di notevoli entrate per la gestione dei parcheggi estivi (solo nel 2015 l'incasso netto è stato di € 1.376.223,21, ma se fosse gestito direttamente invece di affidarlo ad una impresa esterna potrebbe fruttare di più); la perdita di questi incassi verrebbe a creare un buco di bilancio non facilmente colmabile a meno di aumentare le aliquote delle altre tasse, imposte ecc locali, cosa che per l'anno 2017 non è possibile fare, dato che la legge di bilancio 2017 presentata dal Governo  oggi alla Camera, blocca anche per quest'anno l'aumento delle aliquote da parte dei Comuni;
2) Le somme incassate dai parcheggi i questi anni avrebbero dovuto essere reinvestite, almeno in parte per la manutenzione della  strada e del ponte, ma questo non è avvenuto;
3) A seguito della L. 56/2013 è stata avviata la soppressione delle province che sarà completata il 4 dicembre nel caso in cui il referendum costituzionale confermativo ottenga la maggioranza dei consensi, per cui questi beni verrebbero trasferiti ad un ente che entro l'anno potrebbe non esistere più, finendo in una gestione transitoria di dubbio esito e che non penserà certo ad effettuare la manutenzione del nostro ponte. Ma probabilmente gli autori della proposta voteranno per il NO;
4) Per restituire il Ponte all'amministrazione provinciale ci dovrebbe essere l'assenso della stessa;
5) La gravità del sisma che ha colpito molte zone d'Italia tra cui anche molti paesi del Lazio induce a pensare che le risorse disponibili dello Stato e della regione saranno doverosamente concentrate in quelle zone.
Come sanno i miei pochi lettori (ma gli accessi al blog sono oramai circa 10.000 al mese) ed amici da tempo ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni comunali, ma non per questo cesserò di voler bene a questa città, dove ho scelto di vivere (a differenza di molti che qui sono nati, ma poi, pur professando amore per la loro città,sono andati a vivere a Latina); la soluzione al problema sarebbe facile ed alla portata di un qualunque bravo amministratore, tuttavia non ritengo di poterla regalare qui su un piatto d'argento ai tanti candidati a sindaco (quanti sono, una ventina?).
Penso comunque che quando ci si trova di fronte ad un problema questo debba essere affrontato e risolto, non mi sembra giusto decidere di eliminarlo senza aver valutato preventivamente se questo sia possibile e senza aver soppesato tutti i pro e i contro.



domenica 30 ottobre 2016

IL BANDO DESTINATO AGLI AGRICOLTORI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE O TRATTORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE

Sul sito dell' INAIL  è pubblicato il bando  per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole imprese agricole. Il finanziamento – sostenuto da Inail e dal ministero del Lavoro - è destinato agli investimenti per l’acquisto o il noleggio di macchine e trattori caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende
Ogni azienda può presentare una sola domanda. Come disposto dall’ultima legge di stabilità (208/2015), che ha istituito presso l’Inail un fondo con la dotazione di 45 milioni per quest’anno e 35 milioni all’anno a decorrere dal 2017, le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti. 
Previste tre tipologie di progetti. I progetti finanziati dal bando Isi-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo schema:
- un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
- una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
- due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.
La compilazione delle domande deve essere fatta  tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017. 
La procedura di assegnazione degli incentivi – in coerenza col già noto e bando Isi, giunto alla sua sesta edizione – è del tipo valutativa “a sportello” e terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017 le imprese agricole dovranno inserire sul sito dell’Inail i dati dell’azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti. Una volta conclusa la fase di compilazione, le aziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria domanda attraverso lo sportello informatico. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello saranno pubblicati sul portale dell’Istituto a partire dal 30 marzo 2017. La pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico evidenzierà le imprese in posizione utile per accedere al contributo, che dovranno presentare alla sede Inail di competenza la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal bando.
Il contributo può arrivare fino a 60mila euro. In caso di esito positivo della verifica da parte dell’Inail, i termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati: 180 giorni nel caso di acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali, 365 nel caso di noleggio con patto di acquisto. 
Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da tutte le altre aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un contributo compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell’importo, che sarà concesso previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’Inail. L’anticipo, però, non può essere concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di acquisto.
Il bando è qui:

UN PROTOCOLLO TRA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO DELLO STATO PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE DELLA P.A.

Una interessante iniziativa: il 15 settembre scorso il Dipartimento della funzione pubblica e l’Ispettorato generale del bilancio dello Stato hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per il coordinamento delle iniziative per l’integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria. 
L’attuazione del Protocollo prevede un coordinamento delle attività di interesse comune al fine di semplificare gli adempimenti ed indirizzare le amministrazioni nell’applicazione delle recenti innovazioni normative.
In particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria Generale dello Stato: 
a) coordinano l’elaborazione dei rispettivi atti di indirizzo relativi al ciclo della performance e al ciclo della programmazione economico finanziaria; 
b) elaborano un glossario comune ad uso delle amministrazioni destinatarie degli indirizzi di cui alla lettera a), anche al fine di semplificare gli adempimenti da parte delle amministrazioni e dar loro istruzioni organiche; 
c) adottano una comune classificazione e definizione degli obiettivi strategici, strutturali e operativi perseguiti dalle amministrazioni centrali dello Stato al fine di garantire la coerenza e il pieno raccordo fra il ciclo della performance e la programmazione finanziaria e di bilancio; 
d) promuovono iniziative per: sviluppare e affinare le metodologie di definizione e quantificazione degli indicatori da associare ai programmi e/o alle azioni del bilancio; favorire il confronto fra le amministrazioni sulle esperienze di miglioramento ed integrazione dei due cicli; comprendere il ruolo che possono avere le “azioni”, introdotte nella struttura del bilancio, nell’integrazione con il ciclo della performance; 
e) promuovono attività di formazione sul raccordo fra il ciclo della performance e il ciclo della programmazione economico e finanziaria; 
f) condividono le informazioni derivanti dal sistema informativo delle Note integrative secondo quanto già definito nel citato protocollo d’intesa tra RGS e CIVIT del 29 aprile 2013 e concordano nuove regole tecniche per la trasmissione e integrazione dei dati e delle informazioni, attraverso architetture basate sul paradigma SOA (Service Oriented Architecture), anche al fine di implementare strumenti per la condivisione l’interrogazione e la rappresentazione dei dati, anche sotto forma di open data, da mettere a disposizione degli utenti del Portale della performance.
Il testo integrale del protocollo lo trovate qui:

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa che con il Decreto direttoriale n. 277 del 24 ottobre 2016 sono state emanate le Linee Guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province Autonome, delle proposte di adesione al modello di intervento Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI)  finalizzato a prevenire l'istituzionalizzazione dei bambini - che vanno inviate entro le ore 17.00 del 25 novembre 2016.
L'obiettivo è proporre interventi profondamente innovativi nel campo del sostegno alla genitorialità, accogliendo la sfida del sostegno alla famiglia d'origine e della promozione di una "genitorialità positiva", in grado di dare risposta ai bisogni di sviluppo del bambino anche quando essa si trova a fronteggiare situazioni problematiche e di vulnerabilità psico-socio-economica.
Obiettivo finale è, dunque, il contrasto dell'istituzionalizzazione dei bambini attraverso lo sviluppo di un approccio flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di accompagnamento del nucleo familiare e di presa in carico dei suoi bisogni. Un approccio in grado di ridurre i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare.
Il Programma P.I.P.P.I. è nato sul finire del 2010, dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro, il Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell'Università di Padova e 10 città "riservatarie" previste dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Attualmente, al P.I.P.P.I. aderiscono quasi tutte le Regioni e le Provincie autonome, per un totale di 120 Ambiti territoriali e oltre 1000 Comuni, con il coinvolgimento di circa 1000 famiglie, più di 3000 operatori dei servizi sociali, sanitari e della scuola, 230 coach, 100 quadri e dirigenti come responsabili dei servizi.
Il ministero annuncia che  in considerazione dei risultati positivi delle precedenti annualità e aderendo alla richiesta di Regioni e Provincie autonome, l'obiettivo del prossimo biennio è l'estensione del Programma a nuovi Ambiti territoriali, ovvero di consolidarne l'implementazione nei territori che l'hanno già sperimentato. 
A tal fine, nelle Linee guida sono previste due modalità di adesione denominate rispettivamente "livello avanzato" e "livello base"
Ecco le Linee Guida:

GRAZIE ALLA CGIA SCONGIURATO AUMENTO BENZINA

La CGIA di Mestre nei giorni passati aveva denunciato che in base alla legge Finanziaria 2014 (legge n. 147 art. 1 comma 626) nel 2017 sarebbero aumentate le accise sulla benzina
Ora si apprende sempre dalla CGIA che dopo il clamore suscitato dalla cosa l’Esecutivo ha modificato la legge di Bilancio 2017 sterilizzando l’aumento delle accise sui carburanti.
Una decisione che ha scongiurato un aumento della tassazione pari a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e di altri 199 milioni per il 2018.
Ancora una volta grazie alla CGIA per l'impegno posto a difendere gli artigiani e le piccole imprese, oltre che i consumatori. 

UN INTERESSANTE PARERE DEL SISTEMA AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


Il Sistema delle autonomie locali della regione Friuli Venezia Giulia in data 25 ottobre 2016 ha formulato un parere in merito alla verbalizzazione delle deliberazioni del quale si riporta qu la massima redatta dallo stesso ufficio:
"Il verbale, inteso come resoconto dell'andamento delle sedute dell'organismo collegiale è un atto di certificazione che assume carattere di atto compiutamente formato con la sottoscrizione congiunta di colui che lo redige e di colui che presiede la seduta. In conformità con quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio (qualora l'organo ne sia dotato), il verbale può essere più o meno esteso, e contenere le trascrizioni delle dichiarazioni dei consiglieri o disporre l'inserimento delle stesse attraverso un documento da allegare. Poiché la deliberazione costituisce atto di manifestazione della volontà dell'organo collegiale, sostanziandosi quindi in provvedimento amministrativo, essa esiste a prescindere dall'atto verbale che ne riferisce i contenuti; tuttavia, attraverso la verbalizzazione delle deliberazioni si dà conto di una serie di elementi che consentono di verificare la regolarità dell'iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria una dettagliata indicazione delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse".

sabato 29 ottobre 2016

L'UPB E IL BILANCIO DI GENERE

L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha realizzato un  documento per evidenziare le principali caratteristiche e problematiche connesse con il bilancio di genere, alla luce della sperimentazione di questo strumento a livello nazionale recentemente rilanciata nell’ambito della riforma della struttura del bilancio dello Stato.
Da quanto si legge nel comunicato nonostante i progressi realizzati negli anni più recenti, l’Italia continua a essere tra i paesi caratterizzati da elevati divari di genere: bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, minore tasso di occupazione, segmentazione orizzontale e verticale, scarsa presenza nelle posizioni apicali delle imprese quotate e dei governi locali.
Il documento elaborato fornisce una descrizione sintetica di cosa si intende per bilancio di genere, sottolineando che non si tratta, come spesso erroneamente considerato, di una nuova forma di bilancio che si aggiunge a quelle esistenti, ma soprattutto di un’analisi di impatto con ottica di genere delle politiche pubbliche.
L’analisi si sofferma sull’esperienza italiana realizzata soprattutto a livello locale, illustrando i principali recenti riferimenti normativi e le caratteristiche e i modelli prevalenti nei tentativi di bilancio di genere realizzati nel nostro Paese. Nell’ambito di questa rassegna, emerge un quadro frammentario e discontinuo in cui il gender budgetingconsiste, in molti casi, in poco più di una analisi di contesto. Solo sporadicamente si registrano forme di coordinamento tra le varie realtà amministrative e quasi sempre le singole analisi di genere non sono confluite in un progetto più ampio che interessi l’intera Amministrazione, non essendo finora previste linee-guida comuni generalmente valide.
Sempre seocndo lì'UPB la quantificazione dell’impatto degli interventi pubblici sul divario di genere e su altre forme rilevanti di disuguaglianza, assumerebbe maggiore efficacia se effettuata nel contesto di una valutazione complessiva e sistematica,  delle politiche pubbliche, nell’ambito di un bilancio orientato alla performance. Affinché il bilancio di genere non si traduca in un esercizio contabile, l’analisi andrebbe concentrata soprattutto in quei settori in cui è più evidente una disparità di genere, attraverso lo sviluppo di indicatori specifici di risultato, in grado anche di indirizzare le politiche pubbliche. È opportuno altresì coordinare la sperimentazione sul bilancio di genere con le altre iniziative in corso relative all’uguaglianza di genere, soprattutto con riferimento all’applicazione degli indicatori di benessere (BES) e all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
La realizzazione del bilancio di genere richiede, tuttavia, la disponibilità di dati tempestivi, di qualità elevata, armonizzati a livello nazionale e coerenti con quelli sovranazionali, per individuare le macroaree di intervento e monitorare i progressi realizzati.
Dato che tra breve anche i Comuno saranno chiamati a predisporre il bilancio di previsione sarebbe il caso che cominciasero a pensare a questa nuova opportunità.
Il documento lo trovate qui:

FAO NEW URBAN AGENDA LINKS URBAN AND RURAL AREAS, ACKNOWLEDGES THE CENTRALITY OF FOOD SECURITY AND NUTRITION

La FAO ha accolto con favore la Nuova Agenda Urbana  concordata in occasione della recente conferenza a Quito, Ecuador Habitat e che riconosce i progressi nell'affrontare le varie sfide poste dall'urbanizzazione sarà la chiave nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e l'eliminazione fame.
Il raggiungimento di uno sviluppo urbano sostenibile richiederà l'implementazione di sistemi alimentari sostenibili. Per questo motivo, la FAO, insieme ad altri partner, ha fatto sforzi sostanziali nel processo di negoziazione dell'Agenda per garantire che un chiaro riferimento alla sicurezza alimentare e la nutrizione è stato incorporato nella dichiarazione risultati della conferenza Habitat, un evento che di solito avviene solo ogni 20 anni.
L' urbanizzazione rappresenta uno dei cambiamenti più rapidi e profondi nella storia umana. Entro il 2050, la maggior parte della popolazione mondiale - due terzi - vivranno in paesi o città, ma questi centri urbani continuerà a dipendere fortemente dalla comunità rurali per la fornitura di cibo. Come tale, strategie di sicurezza alimentare devono promuovere nuove sinergie, che incorporano i necessari collegamenti tra le zone urbane, peri-urbane e rurali; economie urbane sostenibili e inclusive devono coinvolgere e interagire meglio con le economie rurali, soprattutto perché i piccoli agricoltori producono la maggior parte del cibo consumato nei paesi in via di sviluppo, anche nelle loro città.
Urbanistica e pianificazione rurale devono essere integrate in modi che favoriscono la produzione di cibo sostenibile, compresa una riduzione dei rifiuti alimentari in città - attualmente un terzo del cibo prodotto a livello mondiale viene perso o sprecato.
Questo è anche in linea con la recente sviluppo in cui molte città in tutto il mondo sono impegnati in iniziative legate al cibo, lo sviluppo di strategie di pianificazione alimentare, come carte alimentari, politiche alimentari, progetti sulla ristorazione scolastica, orti urbani, la gestione dei rifiuti alimentari, rafforzando urbano- collegamenti rurali, così come lo sviluppo di agricoltura urbana e peri-urbano e forestale e infrastrutture verdi.
L'agenda New Urban riconosce che l'eliminazione della fame e della povertà è una sfida globale ed è un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. 
Secondo la FAO, l'Agenda aiuterà i paesi sradicare la fame - che colpisce ancora quasi 800 milioni di persone in tutto il mondo - e la malnutrizione attraverso un approccio integrato e multisettoriale mira sia nelle aree urbane e rurali.
Per maggiori notizie andate sul sito della FAO:

TESSE FISSE E VISTI D INGRESSO AGEVOLATI PER GLI INVESTITORI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Tre le tante misure previste nella legge di bilancio 2017 pervenuta ieri alla Camera dopo la firma del presidente della repubblica c'è un articolo  che ha come oggetto: "Misure di attrazione degli investimenti" che introduce nuove norme per favorire gli imprenditori stranieri che vogliono trasferire la loro attività o la sede legale in Italia.
Si tratta del tentativo di invogliare imprenditori in fuga da altri Paesi a venire in Italia, oramai la concorrenza è aperta perché già altre Nazioni hanno introdotto nome del genere (Francia, Spagna, Portogallo e Gran Bretagna) ; sarebbe ora che l'Unione Europea si occupasse di queste cose per evitare che all'interno della UE  ci siano trattamenti fiscali diversi.
La norma in questione prevede che nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
“Articolo 26-bis (Ingresso e soggiorno per investimento per investitori)
1) L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto anche esso per almeno 2 anni;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alla lettera b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; e 3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l’accertamento dei requisiti previsti in base al precedente comma 1, lo straniero richiedente dovrà presentare mediante procedura da definirsi con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari Esteri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, numero 1), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell’investimento o donazione.
3. L’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza  diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto investitori”.
4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza quando l’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l’investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia. 
5. Il permesso di soggiorno “per investitori” è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
6. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Ai sensi dell’articolo 29, comma 4, è consentito l’ingresso al seguito dello straniero detentore del
visto per investitori dei famigliari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai famigliari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30.”.

ALLEGRIA ! PARTE LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI FISCALI....PREMI PER NEGOZIANTI E CLIENTI

Sembra che nel testo definitivo della legge di bilancio 2017 dovrebbe essere lanciata (sempre a livello sperimentale) una sorta di lotteria sugli scontrini fiscali con premio premio ai negozianti ed estrazione a fine anno dei settori di spesa cui le fatture e ricevute diventano detraibili dalle tasse.
Si tratta di una invenzione introdotta per la prima volta pare a Taiwan, a Malta e in Portogallo.
Per partecipare all’estrazione sarà necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, diano il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. La lotteria infatti sarà resa possibile dallo scontrino elettronico.  Ogni contribuente avrà accesso a un file dove saranno registrati gli acquisti e i relativi codici per partecipare alla lotteria.
Ci dovrebbe essere un’estrazione al mese, in modo da incentivare i cittadini ed i negozianti, a pretendere e a farsi rilasciare lo scontrino fiscale che diventerà scontrino digitale, per gli acquisti effettuati all’interno del negozio.
Ancora non si conosce l'entità dei premi , ma dovranno essere allettanti per clienti e negozianti.
Il nuovo scontrino lotteria con il codice, non sarà per tutti gli acquisiti, ma solo per quelli oltre una determinata soglia di denaro, soglia che deve ancora essere fissata.Ancora sembra che il testo preveda anche la possibilità di un'estrazione a ogni fine anno tra tutti i settori di spesa, di quelli per i quali sarà possibile detrarre dalle tasse le relative spese. Così ad esempio sarà possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi, come ad esempio la spesa per l’idraulico o per l’avvocato, qualora venissero estratti a fine anno.

venerdì 28 ottobre 2016

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2015

Sulla G.U. 253 del 28 ottobre è stata pubblicata al legge n. 195 del 12 ottobre scorso con cui è stato approvato dal Parlamento il rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
Inspiegabilmente u atto così importante passa regolarmente sotto silenzio, mentre magari molti si interessano di quello del loro Comune.
Questo senza dubbio ci fornisce un elemento di ragionamento sul fatto che il Comune è un ente di prossimità mentre man mano che ci allontaniamo decresce l'interesse per certi problemi.
La legge ci dice che le entrate dello Stato  accertate sono state pari ad € 829.108.055.833, 10, mentre i residui attivi erano pari ad €  208.259.542.552,38
Le spese invece sono state pari a 826.630.806.826,40, pari ad altrettanti impegni.
I residui passivi sono stati invece pari a € 113.031.097.302,49
Il disavanzo al 31 dicembre 2015 è stato di € 245.428.089.969,26
Le passività finanziarie sempre al 31 dicembre 2015 erano di 2.721.031.067.721,65 euro....


LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI A FINI PENSIONISTICI VIENE AGEVOLATA CON AL LEGGE DI BILANCIO 2017

Una norma molto attesa che finalmente è stata inserita nella legge di bilancio 2017 è rappresentata dalla ricongiunzione semplificata dei periodi assicurativi: 
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole “, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico” sono soppresse.
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato l’anzianità contributiva dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.”
Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 così come modificato dal comma 1, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione dell’onere versato viene effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in rate annuali, non maggiorate di interessi, per un numero pari a 4. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui non si sia già verificato il titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al citato comma 239 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1.

L'ANAC SENZA FONDI RISCHIA DI NON POTER PIU' OPERARE

Mentre leggiamo che all'ANAS veongono concesse molte agevolazioni (vedi post precedente) si scopre che con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari all'art. 22 sono state introdotte nome riguardanti la razionalizzazione delle autorità indipendenti, tra cui l'ANAC. Il D.L è stato poi convertito in legge con l. n. 114/2014. Era previsto che le Autorità adottassero una lunga serie di misure per il contenimento della spesa che sembrerebbe siano state rispettate dall'ANAC.
Nonostante la considerazione personale mostrata dal Presidente del Consiglio che alla Casa Bianca si è fatto accompagnare dal presidente dell'ANAC, sembra che l'Autorità si trovi in difficoltà finanziarie per poter procedere con la gran massa di adempimenti che gli viene attribuita quasi quotidianamente con nuovi provvedimenti. I soldi sembra che ci sarebbero ma che siano bloccati dal già citato decreto.
Che ci sia qualcuno che dietro la facciata di fatto non voglia che l'ANAC funzioni?

L'EFFICIENTAMENTO DELL'ANAS NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Uno degli articoli della bozza di bilancio per 'anno 2017 parla di efficientamento dell'ANAS.
Se non ricordo male è dagli anni '60 che l'ANAS è stata sempre molto attenta ad organizzarsi molto bene da sola. 
Comunque le disposizioni che interessano questo punto dicono che:
1. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, alla società Anas S.p.A. non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico  sugli interventi stradali.
2. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, alla società Anas S.p.A., non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a laureati in materie tecniche e ingegneristiche e a personale operaio specializzato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque restando fermo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di cui all’articolo 1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. ANAS S.p.A. è autorizzata per l’anno 2017 e 2018, nei limiti delle risorse di cui al comma 5, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le riserve iscritte e le controversie con le imprese appaltatrici derivanti da richieste di risarcimento, con le modalità di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione nonché apposita preventiva informativa all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al comma 4. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Come si vede è un complesso di norme che consente all'ANAS di potersi muovere con molta agilità.... 

DAL 2017 PARTE L'IVA DI GRUPPO

Dopo tanta attesa finalmente la proposta di legge di bilancio 2017 dovrebbe essere portata oggi al Quirinale per essere presentata alle camere il 1° novembre (con dieci giorni di ritardo rispetto al previsto).
Come ho già annunciato su questo blog nei giorni passati molte sono le novità. 
Tra quelle non ancora esaminate c'è quella che applica anche in Italia la Direttiva 2006/112/CE che riguarda l'IVA di gruppo modificando il DPR n. 633/72 
Si tratta di una cosa abbastanza complessa con cui i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato «che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» possono costituire un gruppo e divenire un unico soggetto passivo denominato appunto "gruppo IVA"
Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo
L’opzione  è esercitata mediante la presentazione in via telematica da parte del rappresentante di gruppo di una  dichiarazione contenente:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti anzidetti, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;
d) l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini delle notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Occorreranno molti controlli, senza dubbio favorisce le imprese più grandi e secondo alcuni potrebbe alterare la concorrenza. 

I BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO DEI COMUNI NON DEVONO PAGARE L'ICI ..LO HA STABILITO LA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, Sez. V Civile ha adottato una sentenza veramente innovativa in tema di ICI ribadendo che l’agevolazione prevista  per gli immobili di interesse storico od artistico di cui all’art. 3 della Legge n. 1089/1939 persegue lo scopo di venire incontro, per una esigenza di equità fiscale, alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati. 
La Corte confermato che  il D.Lgs. n.42/2004 ha introdotto un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, sempre di rilievo culturale, di proprietà pubblica oppure privata, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico, da parte dell’Organismo ciò deputato, ossia la Sovrintendenza.
Per il patrimonio culturale di proprietà pubblica, dunque, è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice "interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico". Tale previsione riguarda specificatamente i beni mobili o immobili indicati all'art. 10, comma 1, che costituiscano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni se mobile o ad oltre settanta anni se immobile.
La presunzione di culturalità dei suddetti beni, che si ricava dal complesso di norme in esame, può essere definita provvisoria, in quanto sussiste fino a quando non sia stata effettuata una verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d'ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 42 del 2004).
Pertanto la Corte di Cassazione  ha stabilito che mentre per i beni di proprietà privata occorre  il formale provvedimento dell’autorità amministrativa che riconosca l’interesse culturale, questo non è necessario per gli immobili di proprietà pubblica, nel qual caso il provvedimento stesso assume la natura ricognitoria e non costitutiva.
La sentenza la trovate qui:

INPS: STATISTICHE DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA: PUBBLICATI I DATI DELL’OSSERVATORIO SUL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI

L'Osservatorio sul casellario dei pensionati dell'INPS ha pubblicato ieri le statistiche aggiornate.
Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31.12.2015 sono 23,1 milioni, per un ammontare complessivo annuo di 280.282 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 12.136 euro. 
Rispetto al 2014, il numero di prestazioni è diminuito dello 0,45% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato dell’1,2%. 
I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono invece 16,2 milioni (-0,5% rispetto al 2014); ognuno di loro percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo, secondo quanto previsto dalla normativa previdenziale vigente. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52,8%), gli uomini percepiscono il 55,7% dei redditi pensionistici: l’importo medio dei trattamenti percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 29% (14.543 contro 20.431 euro).
Riguardo i 4,4 milioni di beneficiari di pensioni ai superstiti, emerge che la classe di reddito più numerosa è quella tra 1.000 e 1.500 euro, con 1,3 milioni di beneficiari, seguita da quella immediatamente precedente, con 1,1 milioni. I beneficiari di prestazioni assistenziali, in totale 3.497.061, si distribuiscono per un milione nella classe di reddito più bassa, per un milione e mezzo nelle classi di reddito tra 500 e 1.500 euro e per il restante milione nelle classi di reddito oltre i 1.500 euro mensili. 
IL RAPPORTO INTEGRALE LO TROVATE QUI:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcasellario%2fStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True

IL TAR DI ROMA RITIENE GIUSTA L'ESCLUSIONE DA UNA GARA DI UNA SOCIETA' IL CUI AMMINISTRATORE DELEGATO HA OMESSO DI DICHIARARE UNA CONDANNA

Con la Sentenza n. 10598 del 26 ottobre il TAR del Lazio, Sede di Roma, Sezione II, ha affrontato il tema della omessa dichiarazione in sede di risposta ad u bando di gara delle condanne penali ricevute, anconrchè con il beneficio della non menzione.
Al riguardo il TAR "avuto riguardo a quanto stabilito dalla lex specialis, ed in considerazione del principio di eterointegrazione con la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento di presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (ivi compresa quella in ordine all'indicazione di tutte le condanne riportate, anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) comporta l'esclusione del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015 n. 5403)".
La sentenza la trovate qui:

giovedì 27 ottobre 2016

L'A.C. 4064 CON LA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO, IL NUOVO STATUTO DI TUTTE LE LAVORATICI E DI TUTTI I LAVORATORI INIZIA IL SUO ITER ALLA CAMERA


Pubblicato dalla Camera dei Deputati l'A.C. 4064 recante la Proposta di legge d'iniziativa popolare ( le firme sono state raccolte dal sindacato CGIL), recante la "Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori" Presentata il 29 settembre 2016.
Si tratta di una importante proposta composta da 97 articoli che vuole aggiornare la normativa lavoristica italiana alla mutata organizzazione dell'economia. Come si legge nella relazione se è vero che, potenzialmente, la globalizzazione avrebbe potuto e potrebbe aprire nuovi spazi e opportunità non solo per le imprese – favorite dalla eliminazione delle barriere limitative della circolazione di beni e servizi, oltre che dei capitali –, ma anche per i lavoratori – garantiti da maggiori diritti e libertà, valorizzati nelle personali competenze professionali e soddisfatti nella compatibilizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro –, è pur vero che, al contrario, il governo dell’evoluzione in atto, sin qui e più accentuatamente con l’avanzare della grave crisi economica ancora in corso, è stato tutt’altro che neutro, in quanto ha assecondato le pressioni provenienti dal mondo delle imprese italiane verso una riduzione dei costi di produzione, perseguita primariamente, se non esclusivamente, tramite un abbattimento del costo del lavoro, a sua volta ottenuto soprattutto mediante una vasta precarizzazione dei rapporti di lavoro. Il che, anziché allargare e rafforzare i diritti dei lavoratori, ha finito con il mettere ulteriormente a rischio garanzie acquisite, anche fuori dall’area tradizionalmente riferibile al lavoro subordinato
ECCO IL TESTO:
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0045720&http_referer=http://www.camera.it/leg17/browse/

SABAUDIA: PUBBLICATO L'ALBO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Il Comune di Sabaudia con determinazione n. 129 del 25 ottobre (pubblicata all'Albo pretorio il 27 ottobre , Reg. Gen. n. 1292) ha definitivamente approvato l'elenco degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte dell'amministrazione comunale. Si tratta di una procedura avviata dalla gestione commissariale che ha eliminato l'onerosa convenzione prima esistente.  A seguito di un avviso pubblico sono state presentate numerose domande che sono state vagliate dagli uffici. 
I professionisti sono stati così inseriti in un Albo articolato in più sezioni:
AMMINISTRATIVO: N. 43 
CIVILE: N. 114
PENALE : N,27
TRIBUTARIO : N. 14
Si tratta di una svolta importante non solo da punto di vista economico.

PUBBLICATO IL DPR 194/2016 PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI ALCUNI PROGETTI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre è stato pubblicato (finalmente) il DPR 12 settembre 2016, n. 194. Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il provvedimento prevede la possibilità che gli enti territoriali possano individuare ogni anno (tra i progetti già previsti in atti di programmazione) una rosa di progetti  riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l’avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione; tra tutti i progetti presentati il Governo, sulla base di criteri che saranno definiti d'intesa con la conferenza stato regioni, sceglierà quelli migliori che otterranno il beneficio di poter fruire di percorsi più snelli ed accelerati. Questo snellimento secondo me non dovrà far venir meno l'attenzione alla prevenzione della corruzione dato che, da quanto si legge proprio sulla stampa odierna sono proprio queste grandi opere, per le quali vengono richieste e concesse procedure accelerate, che poi si prestano ad infiltrazioni della corruzione o della malavita organizzata.

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MILANO SI RISERVA DI DECIDERE SUL RICORSO DI ONIDA ED ANCHE SU QUELLO DELL'AVV. BOZZI ED ALTRI

Com'è noto il prof. Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale ha presentato ricorso al Tribuale di Milano contestando il quesito referendario sia perchè è eterogeneo ed in questo caso violando la libertà di voto degli elettori, chiamati a dover decidere i blocco sui vari quesiti senza poter scegliere, sia perché è poco chiaro e sollevando l'eccezione di costituzionalità della legge n, 352/70 istitutiva del referendum laddove non prevede l’obbligo di scissione del quesito quando ci sono più temi, come nel caso di quello sulla riforma costituzionale fissato per il 4 dicembre.
Ieri a Milano, dopo un lungo dibattito alla presenza dell'avv. Ranzazzo per Onida e l'avv. Vanadia per lo Stato, il giudice della prima sezione civile, dott.ssa Loreta Dorigo si è riservata ogni decisione. 
Pertanto slitta la decisione e si dovrà attendere come pure per l'altro ricorso assegnato sempre alla stessa sezione del Trìbunale di Milano presentato da alcun avvocati tra cui Bozzi, Besostri ecc.che è analogo a quello di Onida.
Nel frattempo la Corte di cassazione ha respinto un ricorso sempre sul referendum del CODACONS per difetto di legittimazione attiva.

IL RIPIANO DEL DISAVANZO DEGLI ENTI LOCALI IN UNA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 188 DEL TUEL

La Sezione delle autonomie della corte dei Conti con la deliberazione n. 30/2016 ha affrontata la "Questione di massima sulla corretta interpretazione dell’art.188 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente al ripiano del disavanzo d’amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale"
Al riguardo, dopo una lunga disamina la Corte ha deciso che:
“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale 7 scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.

IL GOVERNO INCONTRA L'ANCI E ACCETTA DI RIVEDERE LA NORMATIVA PER LE GESTIONI OBBLIGATORIE ASSOCIATE

Secondo quanto si apprende dall'ANCI il nuovo presidente dell'ANCI Decaro, unitamente ad una piccola delegazione ha incontrato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Enrico Costa. All’incontro era presente anche il sottosegretario Gianclaudio Bressa. Nel corso dell’incontro sono state affrontate e valutate tutte le criticità segnalate da Anci in questi anni.
In considerazione dei problemi che si sono verificati per l'applicazione delle norme sulla gestione associata delle funzioni fondamentali si è concordato di procedere al superamento dei termini previsti per il 31 dicembre per gli adempimenti delle gestioni associate obbligatorie per i piccoli Comuni,  in vista della definizione di una nuova norma quadro che favorisca le Unioni di Comuni su base volontaria pur all'interno di un processo di riorganizzazione delle funzioni.
Il Ministro Costa si è impegnato ad avviare la discussione di un testo di legge che riveda la materia sulla base della volontarietà assegnando ai Sindaci il compito di definire gli ambiti territoriali in cui avviare processi di gestione comune.
Da una parte sono stati accontentati i piccoli comuni, ma dall'altra si prolunga una situazione resa sempre più complessa a causa della mancata definizione del futuro delle province.

LA REGIONE LAZIO HA FISSATO I NUOVI OBIETTIVI PER I DIRETTORI GENERALI DELLE ASL

La regione Lazio con DGR del 7 ottobre scorso n. 573 ha approvato gli obiettivi da assegnare ai direttori generali delle ASL all'atto della stipula del contratto.
Si tratta di cinque obiettivi.
1) Riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. L’obiettivo fa riferimento a quanto previsto dal Piano Nazionale Liste di Attesa e dal conseguente Piano Regionale per il Governo delle Liste di attesa 2013-2015 (DCA 437/2013) . Sono previsti degli indicatori per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo.
2) Equilibrio economico finanziario: è a sua volta articolato in tre sub obiettivi:
- un obiettivo di contenimento della spesa, differenziato tra Aziende tenute alla predisposizione dei piani di rientro e altre Aziende, sia territoriali sia ospedaliere, che in sede di prima applicazione non presentano le condizioni di cui all’art. 1, comma 524, della L. 208/2015.
- un obiettivo di Implementazione della Contabilità Analitica ed utilizzo per compilazione Modello L.A.
- un obiettivo sul rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive nei termini previsti dalla normativa vigente.
3) Gestione del personale: prevede la riduzione dei tempi medi di individuazione e assunzione del personale autorizzato, prevedendo un periodo massimo di mesi 4 per l’assunzione tramite mobilità regionale o interregionale, e un periodo massimo di mesi 7 per l’assunzione tramite concorso. L’avvio del termine è dato dalla deliberazione di approvazione del bando di selezione o di concorso.
4) Contenimento della spesa per beni e servizi: con particolare riguardo al rispetto della programmazione delle attività previste per l’espletamento delle gare in forma aggregata
5) Attuazione del percorso attuativo della certificabilità : La Regione Lazio, in attuazione del Decreto interministeriale del 17 settembre 2012 (c.d. decreto certificabilità), ha definito il Percorso Attuativo della Certificabilità con DCA 292/2013 e successivamente aggiornato con DCA 59/2015 nel rispetto del D.M. 17 settembre 2012 e del D.M. 1 marzo 2013, ai fini del conseguimento degli standard organizzativo, contabili e procedurali da parte degli enti del SSR. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), sono state definite delle azioni di carattere procedurale e
sostanziale da realizzarsi nel rispetto di una tempistica definita con ciascuna Azienda ed in
ogni caso da completarsi complessivamente entro il 15 febbraio 2018 (36 mesi dall’approvazione del DCA 59/2015). L’aggiornamento delle scadenze intermedie riferite alle specifiche azioni poste alla base dei PAC aziendali sarà oggetto di un DCA di prossima emanazione.

LA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI E SALUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ESAMINA LA PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I SERVIZI SOCIALI PER IL 2017.

Oggi 27 ottobre la Commissione  Politiche sociali e salute del Consiglio regionale del Lazio esamina la proposta di deliberazine n. 179 avente per oggetto: "Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2016. finalizzazione importo complessivo di euro 109.688.678,12 a carico dell’esercizio finanziario 2016, di cui euro 105.857.018,68 per spese correnti, euro 3.831.659,44 per spese in conto capitale, e di euro 22.956.320,00 sul bilancio pluriennale 2017".
Si tratta di un provvedimento molto importante per l'assegnazine dei finanziamenti regionali per l'assistenza sociale che ripartirà finalmente, dopo molti anni, una somma rilvante per consentire poi ai Distretti sociosanitari di predispore e avviare i programmi.
Il testo della delibera lo trovate qui:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/schemideliberaGR/TESTI_PROPOSTI/SD%20179.pdf

L'ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN AL COMMERCIO AMBULANTE.

Con un ordine del giorno approvato   ieri dal Consiglio regionale del Lazio sono stati impegnati il Presidente e la giunta regionale in merito all'applicazione della direttiva Bolkestein al settore del commercio ambulante. Una disposizione comunitaria recepita nel 2010 dall'Italia, che preoccupa gli operatori del settore. Il documento, di iniziativa della maggioranza, è stato votato oggi pomeriggio al termine di un ampio dibattito. 
Il testo dell'Odg è il seguente:
Istituire un "ufficio di scopo" per affiancare amministrazioni comunali, associazioni e imprese nell'attuazione della direttiva Bolkestein che, come è noto, prevede bandi pubblici per rinnovare le concessioni degli ambulanti.  Chiedere una "proroga tecnica" per quei comuni che, alle scadenza delle concessioni (7 maggio e 4 luglio 2017), abbiano avviato, ma non concluso, le procedure di selezione. Inoltre dovrà essere chiesto al governo nazionale, sin dal prossimo incontro del 3 novembre al ministero dello Sviluppo economico, di affrontare e risolvere ulteriori eventuali criticità derivanti dall'applicazione della direttiva anche per garantire equilibrio tra diritto europeo e salvaguardia del lavoro di migliaia di famiglie. Poi lotta all'abusivismo, monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle procedure e massima flessibilità in termini di pubblicazione degli avvisi di gara sul Burl.

BEST PLACES TO WORK 2016

Dopo tante graduatorie eccone una fatta dai lavoratori i quali sono stati messi in condizione di giudicare quale sia l'azienda migliore.
Si tratta come al solito di una graduatoria stilata negli Stati Uniti dalla società "GLASSDOOR"; probabilmente in Italia ci sarà qualche impresa che tratta meglio i propri dipendenti ma comunque vengono prese in esame solo quelle con più di 500 unità. Nessuna impresa italiana tra le prime 25, anche se anche da noi c'è chi è attento a certi valori e si impegna molto come alcune multinazionali presenti nel nostro Paese che sono di stimolo alle altre. Per quanto riguarda il settore pubblico tutte le indagini sul benessere organizzativo non sono riuscite a migliorare le condizioni di lavoro del personal. Gli autori dell'indagine, che vede al primo posto la GOOGLE ritengono che i posti di lavoro eccellenti si distinguono dagli altri per essere organizzazioni in cui i collaboratori si fidano delle persone per cui lavorano, sono orgogliosi di ciò che fanno e si divertono con le persone con cui lavorano. 
Gli elementi presi in esame dalla ricerca sono stati:
1) l’opportunità di ottenere un riconoscimento speciale 
2) la meritocrazia, 
3) l’equilibrio tra lavoro e vita privata 
4) l’attenzione verso le persone;
5) la serenità dell'ambiente di lavoro;
6) l'apprezzamento dei capi
7) l’equità dei compensi.

LE RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN BASE AL NUOVO T.U.

In questi giorni molti parlano di responsabilità a carico degli amministratori di alcune società partecipate dal Comune di Roma. Al riguardo è opportuno rileggere la normativa vigente e l'iter seguito per arrivare all'attuale stesura della norma.
L'art. 12 del D.lgs 175/2016, recante il testo Unico per le società partecipate disciplina le responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale.
Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
Al riguardo nel corso di una audizione dell'ANM da parte delle Commissioni congiunte di Camera e Senato prima dell'espressione del loro parere sullo schema del decreto avevano avuto occasione di ribadire che "Nel riparto fra le giurisdizioni è necessario tenere conto di un principio fondamentale: l’adozione di forme privatistiche per l’organizzazione di un ente pubblico o per la sua attività non può avere l’effetto di trasformare il denaro amministrato, che è pubblico in ragione della sua provenienza dalla finanza pubblica, in denaro privato (Cassazione SS.UU. ord. 22 dicembre 2003, n. 19667).
Inoltre, nello specifico i rappresentanti dell'ANM avevano anche suggerito che il testo dell’art.12 per tener conto di tutte le esigenze sopra prospettate, "....dovrebbe prevedere l’azione di responsabilità di competenza della Corte dei conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all’intero danno subìto dal patrimonio sociale per le società sulle quali l’amministrazione esercita il controllo analogo, in quanto la diversa soggettività giuridica privata della società assume una valenza puramente formale, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra esaminata, e, per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione, in relazione alla quale l’azione di responsabilità è diretta a tutelare non il patrimonio sociale, ma il patrimonio pubblico dell’amministrazione partecipante, che è titolare del risarcimento. Responsabilità che concorre con quella ordinaria secondo il consolidato principio del c.d. “doppio binario” che, quindi, non crea particolari problemi applicativi, in quanto i rapporti tra differenti azioni concorrenti generate dalle medesime condotte illecite sono retti dal principio dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)..."
Pertanto, grazie all'intervento della Corte si è tornati indietro rispetto al testo precedentemente in discussione. 
E' stato cosi' fugato il rischio che per le partecipate le varie lobbies potessero riuscire a ripetere il colpaccio raggiunto con l’art. 3 della legge n. 220/2015 che ha aggiunto nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (T.U. della radiotelevisione), l’art. 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) il quale prevede al comma 1 che “L’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”. Così è stata esclusa la Corte dei Conti dai controlli sulla RAI, qualche lobbista furbetto voleva fare lo stesso con le partecipate....

mercoledì 26 ottobre 2016

IL TRIBUNALE DI MILANO ESAMINA OGGI UNO DEI RICORSI DEL PROF. ONIDA CONTRO LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Oggi è il 27 ottobre, data in cui il Tribunale di Milano si dovrebbe pronunciare in merito ad uno dei ricorsi presentati dal prof. Valerio Onida (l'altro è stato presentato al TAR di Roma) .
Uno dei punti toccati dal ricorso riguarda la nuova stesura dell'art. 117 della Costituzione che prevede l'abolizione della legislazione concorrente tra Stato e regioni.
Secondo il prof. Onida la scelta sbagliata sta nell’aver voluto rovesciare l’impostazione del 2001 e di aver voluto trasferire alla competenza esclusiva dello Stato non solo quelle due o tre materie che sono di indubbio carattere nazionale come le grandi infrastrutture di trasporto o energetiche, ma tutte le materie tipicamente di interesse regionale, come sanità, assistenza o governo del territorio, sostenendo che le Regioni intralciano e creano incertezze e conflitti. 
Questi nascono più spesso dalla pretesa dello Stato di legiferare su tutto fin nei minimi particolari. Abolire le competenze legislative “concorrenti”, in cui lo Stato detta i principi, la Regione legifera nel dettaglio, è un errore. 
E’ un ritorno al centralismo, un enorme passo indietro. Senza dire della clamorosa contraddizione per cui le nuove norme sulle Regioni non varrebbero per le Regioni a statuto speciale, per le quali si rimanda agli statuti da rivedere in un futuro indeterminato.

INIZIATO L'ITER REGIONALE PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TIPO PER L'EDILIZIA CHE OGNI COMUNE DOVRA' POI RECEPIRE

Con l'approvazione del regolamento tipo da parte della Conferenza delle regioni scattano i 180 giorni assegnati alle regioni per l'approvazione delle norme di loro competenza.
Avendo avuto occasione di leggere il testo del regolamento possono fornire qualche informazione aggiuntiva.
In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: 
a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; 
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; 
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; 
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; 
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: 
e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; 
e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); 
e.3. alle servitù militari; 
e.4. agli accessi stradali; 
e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; 
e.6. ai siti contaminati; 
f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; 
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. . 
Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato il presente Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo. 
Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale. 
La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. 
I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.
Sarà importante che ogni Comune provveda, al momento di recepire il nuovo regolamento, ad inserire anche tutte le norme relative alla gestione delle specificità del territorio e alla normativa antisismica, troppo spesso dimenticate....e che tenga presente queste disposizioni anche in sede di redazione del nuovo PRG.