martedì 18 ottobre 2016

LA CIRCOLARE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PER I VOUCHER

Com'è noto da alcuni anni è stato introdotto il “lavoro accessorio”, una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. I vantaggi sono i seguenti: 
- Il committente (famiglie, imprenditori agricoli, piccole imprese, ecc.) può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
- Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Con il D.lgs 185/2016 è stata istituita la tracciabilità dei voucher prevedendo la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’ispettorato nazionale del lavoro mediante SMS o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore indicando il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
La legge prevede un tetto annuo per le prestazioni rese in questo modo. In particolare l’art. 48 del d.lgs 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (appena nato) con la sua prima circolare (N.1/2016) ha disciplinato la materia.
La circolare la trovate qui:

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