La Corte di Cassazione, Sez. V Civile ha adottato una sentenza veramente innovativa in tema di ICI ribadendo che l’agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico od artistico di cui all’art. 3 della Legge n. 1089/1939 persegue lo scopo di venire incontro, per una esigenza di equità fiscale, alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati.
La Corte confermato che il D.Lgs. n.42/2004 ha introdotto un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, sempre di rilievo culturale, di proprietà pubblica oppure privata, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico, da parte dell’Organismo ciò deputato, ossia la Sovrintendenza.
Per il patrimonio culturale di proprietà pubblica, dunque, è previsto un sistema di tutela che
può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi
dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che siano da considerarsi beni
culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo
Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici,
che presentino un semplice "interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico".
Tale previsione riguarda specificatamente i beni mobili o immobili indicati all'art. 10, comma 1,
che costituiscano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni se mobile o ad oltre settanta anni se immobile.
La presunzione di culturalità dei suddetti beni, che si ricava dal complesso di norme in esame,
può essere definita provvisoria, in quanto sussiste fino a quando non sia stata effettuata una
verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d'ufficio o su istanza dei soggetti
a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene (art.
12, comma 2, D.Lgs. n. 42 del 2004).
Pertanto la Corte di Cassazione ha stabilito che mentre per i beni di proprietà privata occorre il formale provvedimento dell’autorità amministrativa che riconosca l’interesse culturale, questo non è necessario per gli immobili di proprietà pubblica, nel qual caso il provvedimento stesso assume la natura ricognitoria e non costitutiva.
La sentenza la trovate qui:
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