Il decreto legge 193 del 22 ottobre oltre alla cancellazione di Equitalia (e alla sua resurrezione immediata sotto altre vesti) prevede le modalità per la chiusura delle cartelle di pagamento pendenti; così l'art. 6 de D.L. prevede che il contribuente che abbia pendenze aperte con Equitalia potrà decidere di aderire alla sanatoria entro 90 giorni. In questo caso gli verrà ricalcolato il debito.Sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro anni e non di più ma sulle rate si pagheranno gli interessi. In questo modo il governo avrà certezza delle entrate.
I Comuni potranno anch'essi beneficiare del recupero delle somme di incerta esigibilità, ma l'ANCI vuole che non si tratti di una imposizione, lasciando la libertà di scelta ai Comuni stessi; inoltre chiedono che gli stessi criteri previsti nei confronti dei Comuni che utilizzano Equitalia per la riscossione coattiva vanno adottati anche nei confronti delle amministrazioni – circa la metà degli 8 mila Comuni – che si avvalgono dell'ingiunzione di pagamento anche attraverso società di riscossione alternative, e che reclamano giustamente parità di trattamento per i propri contribuenti. Quindi parità fra i Comuni e parità fra i contribuenti.
Come già accennato la proroga del regime provvisorio della riscossione locale viene ora accompagnata da una disposizione che permetterà ai Comuni che lo vorranno, anche negli anni a venire, di avvalersi dei servizi della nuova agenzia di riscossione nazionale destinata a succedere ad Equitalia, ma l'ANCI chiede che venga affrontato una volta per tutte il problema della riscossione degli enti locali.
I Comuni potranno anch'essi beneficiare del recupero delle somme di incerta esigibilità, ma l'ANCI vuole che non si tratti di una imposizione, lasciando la libertà di scelta ai Comuni stessi; inoltre chiedono che gli stessi criteri previsti nei confronti dei Comuni che utilizzano Equitalia per la riscossione coattiva vanno adottati anche nei confronti delle amministrazioni – circa la metà degli 8 mila Comuni – che si avvalgono dell'ingiunzione di pagamento anche attraverso società di riscossione alternative, e che reclamano giustamente parità di trattamento per i propri contribuenti. Quindi parità fra i Comuni e parità fra i contribuenti.
Come già accennato la proroga del regime provvisorio della riscossione locale viene ora accompagnata da una disposizione che permetterà ai Comuni che lo vorranno, anche negli anni a venire, di avvalersi dei servizi della nuova agenzia di riscossione nazionale destinata a succedere ad Equitalia, ma l'ANCI chiede che venga affrontato una volta per tutte il problema della riscossione degli enti locali.
Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) , della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
Nessun commento:
Posta un commento