sabato 22 ottobre 2016

IL CONSIGLIO DI STATO SI E' ESPRESSO SUL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

La commissione speciale del Consiglio di Stato  si è espressa con parere 2112/2016  ai quesiti che il Ministero competente (Mipaf), chiamato a dare esecuzione al decreto sul riordino delle forze di polizia tramite l’assorbimento del corpo forestale, ha formulato dinanzi a numerosi dubbi emersi sul testo definitivo.
Il parere riprende ed approfondisce elementi che già erano stati evidenziati in sede di esame generale del testo originariamente proposto ( parere n. 1183 del 12 maggio scorso) .
Il provvedimento costituisce un interessante esempio di raccordo tra la funzione consultiva esercitata prima sulla norma e quindi, a valle, sui delicati provvedimenti attuativi, con un importante ausilio ermeneutico che sviluppa il contributo già dato de jure condendo.
In generale, i quesiti riguardano il procedimento di riassegnazione dei singoli dipendenti conseguente allo scioglimento del Corpo forestale. 
Tramite il primo quesito, il dicastero chiede indicazioni sull’adozione dei provvedimenti di assegnazione del personale, ritenendo prevalente la tesi in base alla quale gli atti di assegnazione debbano assumere la forma individuale o collettiva, sulla base della natura discrezionale o vincolata dell’assegnazione.
In risposta al quesito il parere evidenzia le ragioni, letterali e funzionali, che giustificano l’adozione dell’atto plurimo nella redazione di detti provvedimenti, evitando il ricorso a due diverse tipologie di atti, collettivi e individuali, che sarebbe foriero di complicazioni e opacità. 
Rispetto al secondo quesito, relativo all’ordine dei criteri dettati dalla norma (art. 12) in tema di assegnazione, il parere detta due indicazioni: per un verso, sottolineando rapporto di gradualità, con una palese priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; per un altro verso, in tema di unità di personale direttivo e dirigente da assegnare al Corpo dei vigili del fuoco, il “requisito temporale” e quello delle “specializzazioni possedute e degli incarichi ricoperti” sono complementari e, quindi, da prendere entrambi in considerazione. 
Rispetto al terzo quesito, concernente la procedura applicativa dei medesimi predetti criteri, il parere reputa corretto procedere non a formare una graduatoria, essendo necessario predeterminare in via generale gli elementi cui l'Amministrazione deve guardare nel dare applicazione - caso per caso - al criterio di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), n. 1). 
In ordine al quarto quesito, il parere condivide la soluzione proposta di ridistribuire il contingente previsto per la guardia di finanza tra i ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, al fine di garantire comunque il raggiungimento della prestabilita dotazione organica. Tale soluzione è corretta nella misura in cui prefigura l’aggiornamento della dotazione organica al ricorso allo strumento correttivo appositamente previsto dal legislatore delegato. 
In ordine al quinto quesito in tema di assegnazione al corpo dei vigili del fuoco, concernente le insufficienti disponibilità di personale del ruolo iniziale con le qualificazioni richieste, se da un lato il parere non condivide la soluzione di aumentare di pari numero le unità del ruolo superiore, in quanto, in mancanza di ulteriori specificazioni, risulterebbe un mero artifizio numerico del tutto scollegato con il principio di corrispondenza tra funzioni trasferite e unità di personale assegnate, dall’altro lato ritiene che la soluzione più corretta sia quella di assegnare al predetto corpo un numero di appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti inferiore di 13 unità rispetto a quello indicato nella tabella. 
Rispetto al sesto quesito, concernente gli effetti del collocamento a riposo di numerose unità con conseguenti dotazioni organiche inferiori rispetto alla tabella di cui al decreto, il parere non condivide la soluzione di rimettere tutto alla dotazione dell’Arma dei Carabinieri a cagione del vincolo legislativo della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, a cui sono improntati i criteri di assegnazione del personale che il legislatore ha disposto debbano essere osservati nella predisposizione dei provvedimenti di transito. Quindi la perdita delle risorse umane non può incidere soltanto sulle dotazioni dell’Arma dei carabinieri, ma deve necessariamente gravare su ciascuna delle Amministrazioni indicate. 
In merito al settimo ed ultimo quesito, il parere non condivide la soluzione proposta e tesa a consentire l'assegnazione del personale residuo preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nessun commento:

Posta un commento