Il Presidente dell'ANAC Cantone con un comunicato pubblicato sul sito dell'Autorità è intervenuto per fornire indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la lett. b). Sono stati segnalati anche casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.
Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e).
Il testo integrale del comunicato con tutti i casi lo trovate qui:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6613
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