Dalle "Opere Pie" nate nel medioevo per la pietas e la caritas generis humani alle IPAB previste dalla L. 6972/1890; in molti casi troviamo un patrimonio spolpato o abbandonato, immobili in preziose aree del centro urbano spesso in disfacimento e a rischio crollo, senza che gli amministratori facciano nulla.
Le finalità statutarie spesso dimenticate. Beni ricevuti con lasciti sub condicione alienati e destinati a finalità incompatibili con la volontà del de cuius, ecc.
La regione Lazio è in grave ritardo nell'attuazione delle norme per il riordino delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di servizi alla persona così come stabilito dal D.lgs 207/2001 in quanto nelle precedenti legislature non si è provveduto ad approvare alcun atto e l'ultima proposta di legge regionale: n. 122 del 20 gennaio 2014 è ancora in attesa di approvazione.
Così il Consiglio regionale ha inserito nella L.R. 12/2016 l' Art. 8 (Disposizioni per la razionalizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB) che prevede quanto segue:
1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, al precipuo scopo di concorrere alla sostenibilità dei servizi resi all'utenza dalle IPAB tuttora operanti nel territorio regionale, realizzandone l’effettivo inserimento nel sistema integrato regionale dei servizi sociali, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle IPAB, si applicano anche alle IPAB aventi le finalità statutarie non più corrispondenti ad un interesse attuale dell’assistenza e della beneficenza pubblica o che risultino inattive.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 15/2007 le parole: “nel triennio precedente al 30 giugno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “nel triennio precedente al 30 giugno 2016”.
3. Entro il 15 dicembre 2016 le direzioni regionali competenti, avvalendosi anche della ricognizione sulle IPAB effettuata con deliberazione della Giunta regionale del 23 giugno 2008, n. 444 e del 7 agosto 2009, n. 636, provvedono all'individuazione nominativa delle IPAB soggette all'estinzione e di quelle subentranti nei rispettivi rapporti giuridici pendenti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007”), dandone comunicazione alle rispettive commissioni consiliari e avviando le relative procedure.
4 Per la definizione dei procedimenti di cui al presente articolo si applica il r.r. 12/2007.
Grazie a queste norme le IPAB che svolgono tuttora attività sociale sul territorio potranno acquisire il patrimonio delle numerose IPAB da tempo inattive o per le quali lo scopo statutarie non corrisponda più ad un interesse attuale dell’assistenza pubblica.
Entro il 15 dicembre 2016 la Regione Lazio dovrà individuare nominativamente le IPAB soggette ad estinzione indicando contestualmente le IPAB chiamate a succedere nei relativi rapporti giuridici pendenti, avviando le procedure previste per l’estinzione.
Entro la stessa data dovrà poi essere predisposto un piano di riordino delle IPAB mediante eventuali fusioni ed accorpamenti sulla base delle finalità statutarie, delle attività svolte e degli ambiti territoriali di riferimento.
Infine la citata normativa interviene con il comma 10 dell'art. 1 anche sulla disciplina delle alienazioni di immobili di proprietà delle IPAB disciplinando nel dettaglio le modalità di attuazione del comma 23 della lr 22/2009 che in base alle modifiche intervenute così recita: "Nelle more della riforma del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e successive modifiche, sono sospese le alienazioni concernenti i patrimoni delle IPAB. Nel caso in cui da tale sospensione possa derivare un nocumento per le attività delle IPAB, le alienazioni potranno essere effettuate, fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di dismissione del patrimonio pubblico, previa autorizzazione obbligatoria e vincolante della direzione regionale competente in materia di rapporti con le IPAB. A tal fine, l’IPAB presenta una proposta di alienazione, corredata da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica che attesti le ragioni del danno derivante dalla mancata alienazione, nonché le finalità di pubblica utilità ad essa sottese e i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati. La relazione tecnica corredata dalla perizia giurata di stima è pubblicata sul sito della IPAB interessata per un periodo non inferiore a trenta giorni. Sulla richiesta di autorizzazione la direzione regionale competente in materia di rapporti con le IPAB si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell’Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.”.
Basteranno queste norme a risolvere la situazione delle IPAB laziali ?
Si soffre nel Lazio la mancanza di un Assessorato per gli enti locali.
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