Con l'approvazione del regolamento tipo da parte della Conferenza delle regioni scattano i 180 giorni assegnati alle regioni per l'approvazione delle norme di loro competenza.
Avendo avuto occasione di leggere il testo del regolamento possono fornire qualche informazione aggiuntiva.
In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni
statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle
materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di
recepimento nei regolamenti edilizi:
a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo
degli stessi;
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
e.3. alle servitù militari;
e.4. agli accessi stradali;
e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e.6. ai siti contaminati;
f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale,
storico culturale e territoriale;
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui
requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e
regionale per alcuni insediamenti o impianti. .
Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione
della disciplina generale dell’attività edilizia vigente sono
contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato il presente Schema e
saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo
Accordo.
Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme
applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.
La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono
all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle
opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti
tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima
Parte del regolamento edilizio.
I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da
perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma
quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere
espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento
persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.
Sarà importante che ogni Comune provveda, al momento di recepire il nuovo regolamento, ad inserire anche tutte le norme relative alla gestione delle specificità del territorio e alla normativa antisismica, troppo spesso dimenticate....e che tenga presente queste disposizioni anche in sede di redazione del nuovo PRG.
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