lunedì 24 ottobre 2016

FINALMENTE IN RETE LA G.U. CON IL DECRETO LEGGE FISCALE CON CUI VIENE CANCELLATA EQUITALIA...MA ....

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale di oggi (n.249/2016) il Decreto legge n. 193 del 22 ottobre recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".
Finalmente è stato partorito il tanto atteso decreto con il quale viene sanzionata la morte (o la trasformazione ?) della tanto odiata Equitalia, ma anche di tutte le società del gruppo.
Le funzioni di Equitalia spa sono attribuite ad un nuovo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione" posto sotto la vigilanza del Tesoro.
Il nuovo ente è autorizzato per legge ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ma può stare in giudizio direttamente con i propri dipendenti.
Per quanto riguarda il personale (questo era ed è un punto molto delicato) il personale di Equitalia con contratto a tempo indeterminato viene trasferito al nuovo ente  "previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze  i coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità". Il personale di Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche viene ricollocato nella posizione giuridica ed economica posseduta nell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti ovvero, nel caso di assenza di posti disponibili, presso altre amministrazioni.
Per il personale di Equitalia viene assicurata l'applicazione dell'art 2112 c.c. che stabilisce come in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizza
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fi ni dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Per quanto riguarda i Comuni il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2016 è differito al 31 maggio 2017 e con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017,  possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione.
Le norme successive riguardano tutte le procedure pendenti e prevedono forme di agevolazione per la definizione  della riscossione in modo da garantire entrate certe in tempi brevi.
Sono riaperti i termini per il rientro dei capitali dall'estero.
Con l'art 8 viene rifinanziato il fondo occupazione per u importo di ulteriori €  592,6 milioni anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali.
Ora la parola è alle Camere che hanno sessanta giorni per convertire in legge il decreto....
Il testo del decreto legge lo trovate qui:

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