mercoledì 26 ottobre 2016

LE DISPOSIZIONI SUL PREMIO DI PRODUTTIVITA' E SUL WELFARE AZIENDALE CONENUTE NELLA BOZZA DI LEGGE DI BILANCIO 2017


Molte attese circondano le misure sul premio di produttività e sul welfare aziendale che sono state inserite nella legge di bilancio 2017. Ecco quello che prevede l'art. 24:
All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182, le parole: “2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.000 euro”;
b) al comma 184, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.”;
c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: “184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
- il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.”;
- al comma 186, le parole: “euro 50.000” sono sostituite dalle seguenti “euro 80.000”; 
- al comma 189 le parole: “2.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “4.000 euro”.
All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti: “f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; “f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;”.
Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

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