venerdì 28 ottobre 2016

DAL 2017 PARTE L'IVA DI GRUPPO

Dopo tanta attesa finalmente la proposta di legge di bilancio 2017 dovrebbe essere portata oggi al Quirinale per essere presentata alle camere il 1° novembre (con dieci giorni di ritardo rispetto al previsto).
Come ho già annunciato su questo blog nei giorni passati molte sono le novità. 
Tra quelle non ancora esaminate c'è quella che applica anche in Italia la Direttiva 2006/112/CE che riguarda l'IVA di gruppo modificando il DPR n. 633/72 
Si tratta di una cosa abbastanza complessa con cui i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato «che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» possono costituire un gruppo e divenire un unico soggetto passivo denominato appunto "gruppo IVA"
Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo
L’opzione  è esercitata mediante la presentazione in via telematica da parte del rappresentante di gruppo di una  dichiarazione contenente:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti anzidetti, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;
d) l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini delle notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Occorreranno molti controlli, senza dubbio favorisce le imprese più grandi e secondo alcuni potrebbe alterare la concorrenza. 

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