Molti Comuni ancora non applicano correttamente la normativa sulla riservatezza dei dati personali contenuta nel D.lgs 196/2003, ma ecco che è stato pubblicato il nuovo Regolamento europeo: UE2016/679 con il quale viene in primo luogo stabilito che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto
fondamentale.
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati
personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La
tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali,
come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono
disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato
l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali
all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al
tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato
da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia
digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati
personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche
quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.
Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla
circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno
assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri
dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione
delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale
in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi
settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine
di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari
di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati
membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore
precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.
Gli enti locali dovranno ora tener conto anche del nuovo regolameto già in vigore (e direttamente applicabile in ciascuno degli stati imembri) verificando i propri regolamenti interni con le disposizioni contenute nel regolamento e provvedendo, ove necessario ad integrarli.
Il regolamento lo trovate qui:
Nessun commento:
Posta un commento