In questi giorni molti parlano di responsabilità a carico degli amministratori di alcune società partecipate dal Comune di Roma. Al riguardo è opportuno rileggere la normativa vigente e l'iter seguito per arrivare all'attuale stesura della norma.
L'art. 12 del D.lgs 175/2016, recante il testo Unico per le società partecipate disciplina le responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale.
Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
Al riguardo nel corso di una audizione dell'ANM da parte delle Commissioni congiunte di Camera e Senato prima dell'espressione del loro parere sullo schema del decreto avevano avuto occasione di ribadire che "Nel riparto fra le giurisdizioni è necessario tenere conto di un principio
fondamentale: l’adozione di forme privatistiche per l’organizzazione di un ente
pubblico o per la sua attività non può avere l’effetto di trasformare il denaro
amministrato, che è pubblico in ragione della sua provenienza dalla finanza pubblica,
in denaro privato (Cassazione SS.UU. ord. 22 dicembre 2003, n. 19667).
Inoltre, nello specifico i rappresentanti dell'ANM avevano anche suggerito che il testo dell’art.12 per tener conto di tutte le esigenze sopra prospettate, "....dovrebbe
prevedere l’azione di responsabilità di competenza della Corte dei conti, riferita agli
amministratori della società, in relazione all’intero danno subìto dal patrimonio sociale
per le società sulle quali l’amministrazione esercita il controllo analogo, in quanto la
diversa soggettività giuridica privata della società assume una valenza puramente formale,
come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra esaminata, e,
per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione, in relazione
alla quale l’azione di responsabilità è diretta a tutelare non il patrimonio sociale, ma il
patrimonio pubblico dell’amministrazione partecipante, che è titolare del
risarcimento. Responsabilità che concorre con quella ordinaria secondo il consolidato
principio del c.d. “doppio binario” che, quindi, non crea particolari problemi applicativi, in
quanto i rapporti tra differenti azioni concorrenti generate dalle medesime condotte illecite
sono retti dal principio dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)..."
Pertanto, grazie all'intervento della Corte si è tornati indietro rispetto al testo precedentemente in discussione.
E' stato cosi' fugato il rischio che per le partecipate le varie lobbies potessero riuscire a ripetere il colpaccio raggiunto con l’art. 3 della legge n. 220/2015 che ha aggiunto nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (T.U. della radiotelevisione), l’art. 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) il quale prevede al comma 1 che “L’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”. Così è stata esclusa la Corte dei Conti dai controlli sulla RAI, qualche lobbista furbetto voleva fare lo stesso con le partecipate....
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