L' art. 50 della bozza di legge di bilancio 2017 fatto trapelare (poco) dal Governo è deidcato al "Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore) così a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato anche per l’anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, e al medesimo congedo si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
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