venerdì 28 ottobre 2016

L'EFFICIENTAMENTO DELL'ANAS NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Uno degli articoli della bozza di bilancio per 'anno 2017 parla di efficientamento dell'ANAS.
Se non ricordo male è dagli anni '60 che l'ANAS è stata sempre molto attenta ad organizzarsi molto bene da sola. 
Comunque le disposizioni che interessano questo punto dicono che:
1. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, alla società Anas S.p.A. non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico  sugli interventi stradali.
2. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, alla società Anas S.p.A., non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a laureati in materie tecniche e ingegneristiche e a personale operaio specializzato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque restando fermo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di cui all’articolo 1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. ANAS S.p.A. è autorizzata per l’anno 2017 e 2018, nei limiti delle risorse di cui al comma 5, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le riserve iscritte e le controversie con le imprese appaltatrici derivanti da richieste di risarcimento, con le modalità di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione nonché apposita preventiva informativa all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al comma 4. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Come si vede è un complesso di norme che consente all'ANAS di potersi muovere con molta agilità.... 

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