sabato 29 ottobre 2016

TESSE FISSE E VISTI D INGRESSO AGEVOLATI PER GLI INVESTITORI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Tre le tante misure previste nella legge di bilancio 2017 pervenuta ieri alla Camera dopo la firma del presidente della repubblica c'è un articolo  che ha come oggetto: "Misure di attrazione degli investimenti" che introduce nuove norme per favorire gli imprenditori stranieri che vogliono trasferire la loro attività o la sede legale in Italia.
Si tratta del tentativo di invogliare imprenditori in fuga da altri Paesi a venire in Italia, oramai la concorrenza è aperta perché già altre Nazioni hanno introdotto nome del genere (Francia, Spagna, Portogallo e Gran Bretagna) ; sarebbe ora che l'Unione Europea si occupasse di queste cose per evitare che all'interno della UE  ci siano trattamenti fiscali diversi.
La norma in questione prevede che nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
“Articolo 26-bis (Ingresso e soggiorno per investimento per investitori)
1) L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto anche esso per almeno 2 anni;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alla lettera b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; e 3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l’accertamento dei requisiti previsti in base al precedente comma 1, lo straniero richiedente dovrà presentare mediante procedura da definirsi con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari Esteri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, numero 1), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell’investimento o donazione.
3. L’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza  diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto investitori”.
4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza quando l’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l’investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia. 
5. Il permesso di soggiorno “per investitori” è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
6. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Ai sensi dell’articolo 29, comma 4, è consentito l’ingresso al seguito dello straniero detentore del
visto per investitori dei famigliari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai famigliari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30.”.

Nessun commento:

Posta un commento