venerdì 28 ottobre 2016

LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI A FINI PENSIONISTICI VIENE AGEVOLATA CON AL LEGGE DI BILANCIO 2017

Una norma molto attesa che finalmente è stata inserita nella legge di bilancio 2017 è rappresentata dalla ricongiunzione semplificata dei periodi assicurativi: 
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole “, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico” sono soppresse.
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato l’anzianità contributiva dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.”
Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 così come modificato dal comma 1, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione dell’onere versato viene effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in rate annuali, non maggiorate di interessi, per un numero pari a 4. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui non si sia già verificato il titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al citato comma 239 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1.

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