giovedì 27 ottobre 2016

IL RIPIANO DEL DISAVANZO DEGLI ENTI LOCALI IN UNA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 188 DEL TUEL

La Sezione delle autonomie della corte dei Conti con la deliberazione n. 30/2016 ha affrontata la "Questione di massima sulla corretta interpretazione dell’art.188 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente al ripiano del disavanzo d’amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale"
Al riguardo, dopo una lunga disamina la Corte ha deciso che:
“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale 7 scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.

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