La Sezione delle autonomie della corte dei Conti con la deliberazione n. 30/2016 ha affrontata la "Questione di massima sulla corretta interpretazione
dell’art.188 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL),
relativamente al ripiano del disavanzo
d’amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli
organi elettivi dell’ente locale"
Al riguardo, dopo una lunga disamina la Corte ha deciso che:
“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui
all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a
prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale
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scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile
da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima
obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del
processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la
consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova
amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del
ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.
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