Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235/2016 è stato pubblicato il D.lgs 185/2016 con il quale è stata modificata la regolamentazione dei "voucher".
Si tratta di norme che rispondono alle notevoli segnalazioni circa abusi o comunque usi impropri di questo strumento specialmente in agricoltura.
I committenti, i professionisti e le imprese non agricole che usano i voucher (lavoro accessorio) dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o una mail all'Ispettorato nazionale del lavoro.
Le sanzioni amministrative vanno da 400 a 2.400 per coloro che non rispetteranno questo obbligo. Tale sanzione verrà, inoltre, moltiplicata per ogni lavoratore per cui è stata data la prevista comunicazione.
L’obbligo era già presente nella normativa precedente ma ora diventa più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio, fino a 30 giorni, ma deve essere comunicato tutte le volte che si fa ricorso ai voucher, e va anche ripetuto se vengono svolte ore frazionate nella stessa giornata.
Nell'sms o nella mail il committente deve scivere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Molto interessanti le innovazioni previste per il mondo agricolo in quanto l'uso del voucher viene limitato a tre giorni.
Rimane confermata l'utilizzazione dei voucher in agricoltura solo per alcune delimitate categorie, tra cui pensionati o studenti e cassintegrati.
Sono previste pesanti sanzioni per le violazioni.
Il testo completo de D.lgs 185/2016 lo troavate qui:
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