Il problema dei canili comunali è curato solo da alcuni Comuni mentre altri preferiscono affidare all'esterno il servizio con costi rilevanti a carico dell'amministrazione. La cosa migliore sarebbe quella di realizzare un canile e poi di affidarlo in gestione ad una associazione o ad una cooperativa sociale.
Una interessante sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato del 6 ottobre scorso n. 4129/2016 tratta di un ricorso da parte di una associazione avverso la decisione di un Comune di procedere all'affidamento mediante una gara limitando la partecipazione alle sole cooperative sociali. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
"Il primo è che, come assunto dal Comune nella determina d’indizione di gara n. 391 del 21 aprile 2015, “la gestione del canile è un servizio pubblico locale”che, ancorché privo di rilevanza economica, non è preordinato a soddisfare esigenze strumentali del Comune.
Il secondo è che il Comune si è autovincolato, optando per l’affidamento del servizio mediante gara cioè mediante l’avvio della procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio pubblico.
Sicché, quanto al primo profilo, non trova applicazione l’art. 5 l. 8 novembre 1991, n. 381 che consente agli enti pubblici, per la fornitura di beni e servizi c.d. strumentali (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2010 n. 2829), «anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali».
Per il secondo, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2012, n. 2012) da cui non sussistono giustificati motivi per discostarsi, a mente del quale l’amministrazione che, benché non obbligata da una disposizione nazionale o comunitaria all'utilizzo di sistemi di scelta del contraente mediante gara pubblica, via abbia comunque fatto ricorso, resta tenuta all'osservanza di moduli propri della formazione pubblica della volontà contrattuale. Dunque deve rispettare i principi di imparzialità, parità di trattamento e concorrenzialità, di cui la procedura di gara prescelta è l’espressione di diritto positivo, senza che le sia consentito, pena l’elusione dei principi richiamati, la previsione di deroghe che si risolvano di fatto nell'ingiustificata restrizione della concorrenza mediante l’apposizione – come accaduto nel caso in esame – nel bando di gara della clausola di riserva in favore delle sole cooperative sociali".
Quindi il motivo del ricorso è basato essenzialmente sul fatto che il Comune aveva deciso di procedere mediante una pubblica gara (e questo è perfettamente legittimo) riservando però la partecipazione alle cooperative sociali (e anche questo è consentito dal legislatore).
La sentenza integrale la trovate qui:
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