lunedì 10 ottobre 2016

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA IL REGIME FISCALE DI FAVORE PER L'EDILIZIA POPOLARE

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.87/2016 ha affrontato il tema   del trattamento fiscale per il trasferimento di aree di cui al Titolo III della legge n. 865/71 non acquistate dai Comuni tramite esproprio - Art. 32 DPR n. 601/73.
L'articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (la cui applicabilità è stata ripristinata, per gli atti a titolo oneroso, dall’articolo 20, comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, introdotto, in sede di conversione dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra l'altro, per "gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge (…) n. 865 del 1971e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse". 4 Nell'ambito del Titolo III della legge n. 865 del 1971 sono disciplinati, tra l'altro, i piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (piani PEEP) a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167. Si tratta delle aree acquisite dai Comuni, per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare, che possono essere concesse in diritto di superficie per la edificazione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, ovvero possono essere cedute in proprietà a determinati soggetti, in base alle previsioni recate dall’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nel caso di specie, la convenzione che l’interpellante intende stipulare tra il Comune e la Cooperativa è finalizzata a soddisfare le esigenze abitative sottese all’attuazione dei piani di edilizia economica e popolare. Come rilevato dall’interpellante, la convenzione edilizia verrà, infatti stipulata, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865 del 1971, al fine di prevedere la cessione delle aree ricomprese nel PEEP, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 29 novembre 2002, al Comune che a sua volta trasferirà la proprietà delle medesime aree al soggetto attuatore del piano che provvederà alla costruzione di alloggi da assegnare in vendita o locazione, per un corrispettivo imposto, a favore di soggetti che possiedono determinati requisiti stabiliti dalla legge (limiti di reddito, requisiti ‘prima casa’, ecc.). La stipula della convenzione appare, quindi, volta alla realizzazione da parte del Comune del Piano per l’Edilizia Economica e popolare, approvato con delibera del Consiglio Comunale e, pertanto, gli atti di trasferimento della proprietà delle aree che, tramite la stipula di detta convenzione, saranno posti in essere possono beneficiare del regime agevolato previsto dall’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973. Si precisa, che non è preclusiva, ai fini della fruibilità del beneficio in esame, la circostanza che il Comune non proceda all’esproprio delle aree comprese nel Piano approvato, come previsto dall’articolo 35, comma 2, della legge n. 865 del 1971 ma acquisti, tramite compravendita, dagli attuali proprietari le aree che saranno trasferite a favore del soggetto attuatore. 5 Con un recente intervento normativo di tipo interpretativo, il legislatore ha, infatti, chiarito che “…l’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali” (articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità per il 2016). Si ritiene, pertanto, che sia il trasferimento delle aree a favore del Comune che la cessione delle stesse a favore del soggetto attuatore, previsti dalla convenzione da stipulare con il Comune siano finalizzati alla realizzazione di immobili di edilizia economica e popolare e, pertanto, detti trasferimenti possono beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale
Qui trovate la risoluzione:

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