martedì 11 ottobre 2016

LA CORTE DEI CONTI E GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI: UNA RELAZIONE MOLTO PENETRANTE

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 27/2016 ha preso in esame gli organismi partecipati dagli enti locali.  In particolare, nel riferire sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, ai sensi dell’art. 7, co. 7, l. n. 131/2003, ha incentrato la presente indagine sui risultati economici e finanziari degli organismi partecipati dagli Enti territoriali e sull'impatto delle esternalizzazioni dei servizi sui bilanci degli enti partecipanti. Ciò al fine di dare evidenza di un fenomeno, diffuso a livello nazionale, che ha generato ingenti costi a carico della finanza locale ed è stato, pertanto, oggetto di vari interventi di riordino culminati nel recente d.lgs. n. 175/2016. Il quadro di sintesi che la Corte intende fornire al Parlamento tiene conto dei dati e delle informazioni raccolti dalle Sezioni regionali e, allo stesso tempo, costituisce uno strumento operativo ad uso delle stesse articolazioni della Corte le quali, nell'esercizio delle competenze loro assegnate, valutano la sana gestione degli enti in uno con i risultati complessivi del “gruppo ente territoriale”. Con la riforma delle partecipazioni societarie, si conferma il ruolo cruciale delle Sezioni regionali di controllo nel monitoraggio dei piani operativi di razionalizzazione, che ora costituiscono un adempimento a regime per tutte le amministrazioni pubbliche. Il percorso, avviato con l’art. 1, co. 611-612, l. n. 190/2014, è articolato in incentivi alla dismissione delle partecipazioni non indispensabili e sanzioni ad hoc in caso di omessa adozione dei provvedimenti di attuazione delle decisioni (alienazione/razionalizzazione). Sarà la Corte a vigilare sull'effettivo completamento delle procedure di dismissione e/o liquidazione delle quote societarie, nonché a monitorare la costituzione di nuove società o l’acquisto di partecipazioni in società già costituite. 
Per quanto riguarda in particolare il Lazio  la Sezione regionale rileva la proliferazione e la sovrapposizione di funzioni e di organismi, favorita anche dalla previsione statutaria che autorizza la Regione a promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati operanti nelle materie di competenza regionale, prevedendosi una riserva di legge regionale solo per l’istituzione di enti e agenzie. La Corte ha evidenziato sensibili carenze nella “governance” sotto il profilo gestionale, finanziario e contabile. È stata, peraltro, segnalata la consapevolezza, da parte del Consiglio regionale, di dover procedere nel senso della riorganizzazione del settore, indicando talune azioni di riordino. È stato individuato il perimetro del consolidamento per l’esercizio 2013 (delibera di giunta del 25 marzo 2014); il bilancio consolidato 2013, allegato al rendiconto 2014 della Regione Lazio, non risulta approvato dal Consiglio regionale. Inoltre, nel corso del 2014 è stata avviata l’attività di riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati e, nel 2015, sono state ultimate le riconciliazioni delle partite di credito-debito tra la Regione e alcune società ed istituti. Il piano di razionalizzazione adottato con decreto del Presidente della Regione (in data 21 aprile 2015) indica una tempistica definita per le azioni di riorganizzazione previste ed una dettagliata stima dei risparmi che la Regione prevede di conseguire nel breve e medio termine. Tuttavia il piano prevede la possibile costituzione di un’apposita società che gestisca la dismissione delle partecipazioni descritte nel piano e ciò si porrebbe in contrasto con le finalità della l. n. 190/2014 e, in generale, con l’obiettivo della riduzione di costi e funzioni. Quanto al controllo analogo sulle società, la Regione si è ripromessa di aggiornare e sostituire la precedente delibera di Giunta del marzo 2012 e di rendere lo strumento coerente alla normativa regionale e nazionale intervenuta successivamente al 2012; ciò al fine di realizzare un sistema organizzativo idoneo ad assicurare un sistema di controllo omogeneo ed efficiente definendo e ripartendo tra le varie direzioni regionali coinvolte le competenze in maniera chiara ed inequivoca. Con riferimento alle irregolarità desumibili anche dai piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dai Comuni, con le delibere n. 142/2015 e n. 11/2016, la Sezione ha segnalato la presenza di gravi criticità; anche altre numerose delibere evidenziano profili di particolare interesse e problematicità nei rapporti tra gli Enti territoriali e i loro organismi partecipati.
Molto interessante l'analisi relativa alle perdite di alcune società e ai costi sostenuti da molti comuni per coprirne i disavanzi.
IL TESTO DELLA RELAZIONE LO TROVATE QUI:

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