La Corte di Cassazione, Sezione II Civile con la sentenza n. 18521/2016 ha sancito la responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori motivandola, tra l'altro, come segue: Quanto al primo, poi, la corte ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (così fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004); si è affermato, in 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale particolare, che la solidarietà fra coobbligati "trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).
Pertanto qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni. Il principio si può estendere anche al progettista.
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