Ancora una ordinanza della Cassazione Sezione VI Civile (n. 17625/2016) in tema di danni a pedoni, originati dalle precarie condizioni del manto stradale, ed alle relative richieste di risarcimento avanzate nei confronti del Comune, quale responsabile per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
"...La pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727
c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non è pericolosa,
ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e
il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente
accertato (come ritenne la Corte d'appello nel nostro caso), non è più
necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno.
La non pericolosità d'una cosa inerte infatti può escludere il nesso di
causam non la colpa del custode: sicché se quel nesso è dimostrato
aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante.
Nel caso di specie, l'esistenza del nesso di causa è stata positivamente
accertata dalla Corte d'appello. Provato tale nesso, spettava dunque al
Comune dimostrare la propria assenza di colpa.
Ed è a questo punto che la Corte d'appello, dovendo stabilire se il
Comune avesse superato la presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2051 c.c., ha evocato il concetto di "pericolosità" della cosa,
giungendo alla erronea conclusione che, non essendo la cosa
pericolosa, mancasse per ciò solo la colpa del Comune. Statuizione
erronea, perché anche il proprietario di cose non pericolose risponde
ex art. 2051 c.c., una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e
danno".
Sarebbe ora che i Comuni prestassero più attenzione alla manutenzione.Il testo integrale dell'ordinanza lo trovate qui:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160906/snciv@s63@a2016@n17625@tO.clean.pdf
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