Dal prossimo anno i contribuenti potranno destinare il 5 per mille per finanziare attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Questa possibilità è prevista dall’articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 sono stabilite le modalità di richiesta dell’inserimento nelle liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate, in base alla scelta del contribuente, alla predetta finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Ai sensi del suddetto D.P.C.M. si intendono gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni rispetto all’anno finanziario di riferimento e che abbiano realizzato, nel suddetto periodo, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a euro 150.000,00.
Ritenendo che possa essere importante facilitare l'accesso a questi fondi riporto qui alcune notizie assunte dal sito del MIBAC.
I soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. L’iscrizione si effettua previa compilazione del modulo di domanda da inoltrare esclusivamente per via telematica, mediante l’apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: https://procedimenti.beniculturali.gov.it
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere inviati, in formato PDF, esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web dedicata sul sito del Ministero.
Alla domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. del 30 maggio 2012, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo un modulo e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui all’art.2, comma 1 del D.P.C.M. del 30 maggio 2012.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 15 giugno 2015 redige l’elenco degli enti che hanno presentato istanza, indicando per ciascun nominativo la denominazione, tipologia di appartenenza, la sede e il codice fiscale.
Masggiori notizie potranno essere assunte direttamente sul sito del MIBAC.
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