domenica 2 ottobre 2016

UN BEL FAVORE FATTO A CHI VIVE O COMMERCIA CON I PARADISI FISCALI

In un articolo apparso oggi su "Il fatto quotidiano" viene affrontato il problema della cancellazione della c.d. black list (vedi immagine). 
L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 39 del 26 settembre scorso avente per oggetto "Modifiche normative in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata - Chiarimenti" ha inteso dare applicazione ad un articolo della legge di stabilità 2016 (L, 208/2015).
La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (comunemente detti paradisi fiscali), contenuta nell'articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata riformata per effetto di importanti interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016.
Al riguardo, ricorda l'Agenzia delle entrate, che la disciplina delle transazioni intercorse con controparti estere è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevedendo la totale indeducibilità dei relativi costi, salvo dimostrazione di specifiche esimenti, in deroga ai principi generali di rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito contenuti nell'articolo 109 del TUIR.
Con la nuova impostazione si passa da un regime di indeducibilità totale dei costi black list (rectius da una presunzione legale relativa, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente) superabile tramite la dimostrazione alternativa delle due citate esimenti, ad un regime in base al quale tali costi sono deducibili nei limiti del loro valore normale. In linea generale, si osserva come il capovolgimento di approccio adottato dal legislatore fa sì che la rilevanza fiscale delle spese black list non risulti più subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di una delle due esimenti ma operi fino a capienza del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, a condizione che l’operazione da cui derivano le spese in questione abbia avuto concreta esecuzione (fermo restando, naturalmente, il rispetto di tutte le altre condizioni ed eventuali specifici limiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito previsti dall’ordinamento). 
Un bel favore fatto a certi personaggi.
Il testo integrale della circolare lo trovate qui:

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