Il TAR del Trentinto-Alto Adige, Sede di Trento, con la sentenza n. 327/2016 ha affrontato una delicata vicenda che vedeva coinvolta l'Amministrazione provinciale di Trento e in merito alla quale i ricorrenti avevano sollevato una questione di conflitto di interessi a carico dei dirigenti dell'ente.
Al riguardo i giudici amministrativi hanno ritenuto che non sia condivisibile l'affermazione secondo cui la Provincia non potesse utilizzare il proprio personale esperto nella materia per svolgere l'istruttoria volta a valutare la necessità, la convenienza e l'opportunità di realizzare e di finanziare un nuovo impianto funiviario in project financing, solo perché la stessa Provincia ha partecipazioni in altri impianti di trasporto a fune nella stessa valle.
Infatti ogni amministrazione pubblica deve adempiere ai propri compiti con l'organizzazione e il personale di cui è dotata, proprio per rispettare il principio contenuto nell'art. 97 della nostra Costituzione sulla buona amministrazione e sui principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
Pertanto non è legittimo affidare all'esterno una valutazione che è di stretta competenza della dirigenza comunale per un ipotetico conflitto di interessi, giacché se si volesse operare in questo modo si arriverebbe alla conclusione che la realizzazione di una nuova opera pubblica dovrebbe essere decisa da un soggetto terzo non solo rispetto all'apparato ma anche rispetto all'organo politico.
Pertanto il TAR ha respinto il ricorso ritenendo che nel caso di specie, non sussistesse alcuna sorta di "conflitto di interessi" tra la Società proponente e i dirigenti della Provincia nella valutazione del project financing.
la sentenza la trovate qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZPWQO4TP3ZEZV2F76IT2EMT5J4&q=
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