domenica 2 ottobre 2016

L'ART. 38 DEL DPR 380/2001 CHE DISCIPLINA IL TRATTAMENTO DA APPLICARE AGLI INTERVENTI ESEGUITI IN BASE AD UN PERMESSO EDILIZIO SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO

Il Consiglio di Stato Sezione VI, con una sentenza pubblicata l'8 agosto scorso, n. 3559 ha affrontato un problema molto diffuso legato alla realizzazione in  assenza dei necessari titoli (e quindi abusivamente), di un capannone chiuso, di rilevanti dimensioni (16.800 mc), nel quale, come è stato definitivamente accertato dal giudice penale, viene svolta una attività che è stata considerata industriale.
Come ha correttamente ritenuto il T.A.R., il Comune ne ha quindi disposto la demolizione integrale, trattandosi di opere eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia (rilasciata per una tettoia aperta sui lati) avendo comportato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche e di utilizzazione, da quello oggetto della concessione.
In particolare, come ha sostenuto anche il Comune nella sua memoria difensiva, non si può ritenere illegittima l’ordinanza di integrale demolizione delle opere in questione, da ultimo impugnata, a causa della mancata applicazione della disposizione, contenuta nell'art. 38 del t.u. dell’edilizia, secondo la quale, nel caso di annullamento di un titolo edilizio, l’amministrazione deve comparare l’interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino che ha fatto affidamento sul titolo rilasciato e quindi può disporre l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
Tale norma può trovare, infatti, applicazione quando l’amministrazione procede all'annullamento, in autotutela, di un titolo già rilasciato nelle forme ordinarie, ma non può essere invocata quando, come nella fattispecie, le opere sono state realizzate in mancanza dei necessari titoli abilitativi e gli atti di assenso dell’Amministrazione, intervenuti successivamente in sanatoria, sono stati poi annullati, perché ritenuti illegittimi, dal giudice amministrativo.
Ben diversa è, infatti, la condizione di chi ha realizzato un’opera edilizia sulla base di un titolo rilasciato dall'Amministrazione (anche se poi annullato) e di chi invece ha realizzato un’opera edilizia in assenza dei necessari titoli abilitativi ed ha ottenuto un provvedimento di sanatoria poi rivelatosi illegittimo e quindi per questo annullato.
Solo nel caso in cui è stata l’Amministrazione, con il suo comportamento, ad ingenerare un affidamento sulla legittimità delle opere realizzate (nella vigenza del titolo abilitativo) si deve, quindi, ritenere possibile una forma di tutela per chi ha realizzato le opere e per le stesse opere, la cui eliminazione è condizionata ad una valutazione sull'interesse pubblico non limitata alla sola necessità di ripristinare la legalità violata.
Viceversa, nel caso in cui le opere sono state realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, e quindi abusivamente, non vi è ragione per derogare alle disposizioni che prevedono il ripristino della legalità violata e quindi l’eliminazione delle opere abusive realizzate. E ciò anche se, come nella fattispecie, per tali opere erano stati rilasciati provvedimenti di sanatoria poi annullati perché ritenuti illegittimi.
E ciò a prescindere dalla questione, sulla quale la giurisprudenza è oscillante, sulla possibile applicazione dell’art. 38 del t.u. dell’edilizia nei soli casi di vizi formali dei titoli edilizi o viceversa anche nei casi di vizi di carattere sostanziale.
Né possono incidere sulla legittimità dell’impugnata ordinanza di integrale demolizione delle opere in questione il decorso del tempo trascorso, tenuto conto delle numerose precedenti ordinanze di demolizione mai eseguite e delle diverse vicende processuali che sono state prima ricordate.
Considerata la totale difformità riscontrata, e la necessità quindi di rimuovere integralmente l’abuso, non ha infine alcuna rilevanza la relazione tecnica, acquisita dal Comune nel 2007, secondo la quale non era possibile demolire parzialmente le opere senza incidere sulla struttura realizzata sulla base della concessione edilizia rilasciata.
In conclusione, per tutti gli esposti motivi, il Consiglio ha deciso che l’appello dovesse essere respinto 
LA SENTENZA POTETE SCARICARLA DA QUI:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=O3HRUIW4KWC57FR4VKPTMTUHNI&q=

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