Il TAR della Liguria, Genova, sezione I, con sentenza n. 970/2016 ha deciso su di un caso in cui un Comune aveva deciso di annullare in regime di autotutela una SCIA benché fossero passati più di trenta mesi.
Al riguardo il TAR ha osservato quanto segue: "Anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, la giurisprudenza aveva riconosciuto che, in materia di SCIA, l'amministrazione può ancora intervenire per contrastare l'attività edilizia non conforme alla vigente normativa una volta spirato il termine per l’esercizio del potere inibitorio, esercitando un potere di autotutela sui generis (perché non avente ad oggetto un provvedimento di primo grado) che condivide con l'ordinario potere di autotutela i principi che ne governano l’esercizio (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15).
Era pertanto indispensabile, affinché tale potere potesse dirsi legittimamente esercitato, che, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, l’autorità amministrativa intervenisse “entro un termine ragionevole”.
Il legislatore, quindi, aveva individuato il limite temporale per disporre l'annullamento d'ufficio secondo un parametro indeterminato ed elastico che doveva essere adattato alle circostanze del caso concreto, finendo per lasciare al sindacato del giudice amministrativo il compito di valutare, anche in relazione alla complessità degli interessi coinvolti ed al loro consolidamento, la congruità del termine intercorso tra l'adozione del provvedimento di autotutela e l’atto originario.
Tanto precisato, non dubita il Collegio che, nel caso di specie, l’ampio lasso di tempo (oltre 30 mesi) trascorso dal consolidamento della SCIA fosse più che sufficiente a generare un affidamento qualificato in capo al privato, anche perché si trattava di un intervento edilizio non complesso e non confliggente con eventuali interessi di terzi.
Va soggiunto che l’art. 21 nonies citato prevede, nell’attuale formulazione, un preciso sbarramento temporale all’esercizio del potere di autotutela, laddove stabilisce che il potere di annullamento d’ufficio non può comunque essere esercitato oltre “diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Pur trattandosi di previsione non applicabile ratione temporis, essa assume sicuro rilievo, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, per individuare il termine “ragionevole” entro il quale può essere legittimamente esercitato il potere di autotutela (Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3762; idem, 10 dicembre 2015, n. 5625)".
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