sabato 30 aprile 2016

UNA LEGGE NEL LAZIO PER TUTELARE I CONSUMATORI

Il Lazio ha una nuova legge in materia di tutela dei consumatori. Si tratta delle "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti", che innovano una materia che in ambito regionale era stata disciplinata nel 1992.
Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge n. 201 il 27 aprile a maggioranza con 27 voti favorevoli. Astenute le minoranze. 
La Regione vuole promuovere e riconoscere, con questa legge, la più ampia tutela di diritti ed interessi dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi, armonizzando la normativa regionale con quella nazionale ed europea. Finalità che saranno perseguite svolgendo attività di informazione, formazione, educazione e assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici di consumatori e utenti.

L'ANAC APRE LA CONSULTAZIONE SULLE DISPOSIZION ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Da lunedì 2 maggio è possibile partecipare sul sito dell' ANAC alla consultazione sulle disposizioni attuative del nuovo «Codice dei contratti pubblici» sulla base del sistema basato sulla soft-regulation. 
L’attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata infatti dal Codice  all'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 
Si tratta di una importante opportunità per tutti gli operatori e i professionisti.
Il Codice, inoltre, all'art. 213, comma 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso. 
Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 del Codice, l’Autorità intende sottoporre a consultazione, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), i primi sette documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Codice.
Si tratta di:
L'ANAC sottolinea che:
Con riferimento ai documenti relativi al direttore dei lavori e al direttore dell’esecuzione, il Codice prescrive l’adozione di un’unica linea guida, pertanto, il documento finale di proposta al Ministero delle Infrastrutture sarà unitario.
Si evidenzia che, attesi i tempi ristretti per l’approvazione degli atti definitivi, è concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione del documento. Pertanto, il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 16 maggio 2016, mediante compilazione dell’apposito modello. 
Attraverso la consultazione, anche in ossequio a quanto previsto dal Consiglio di Stato che nel parere n. 855 del 1° aprile 2016 richiede una preventiva fase di consultazione che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al decision making process dei soggetti interessati, l’Autorità intende acquisire il punto di vista di tutti i soggetti interessati, su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati, che costituiscono le bozze delle linee guida finali. 
Si chiede, in altri termini, di inviare osservazioni sulle proposte ivi contenute, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire nelle linee guida, apportare integrazioni su aspetti quali, ad esempio:
- modalità di semplificazione delle procedure operative del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e del responsabile del procedimento;
- nuovi criteri per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa che siano in grado di premiare anche innovazione e ricerca;
- ulteriori sistemi di semplificazione per le procedure sotto-soglia nonché che garantiscano adeguati livelli di trasparenza, senza inutili oneri aggiuntivi, per gli operatori economici.

venerdì 29 aprile 2016

SABAUDIA: SALTATA ANCHE LA SEDUTA DI IERI SERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: CONSIGLIERI CHE ENTRANO ED ESCONO DALLA SALA - UN ALTRO (TRISTE) EPISODIO DELLA LENTA AGONIA DELLA MAGGIORANZA

Foto S.Menin

Ieri sera a Sabaudia si è consumato un altro atto della tragicommedia che accompagna questa fine di una consiliatura che sarà ricordata a lungo.
Il Consiglio comunale era stato convocato ancora una volta presso l'ex ufficio postale a causa della persistente inagibilità della sala consiliare (sono oramai due anni e molti cittadini forse hanno anche dimenticato la sua bellezza), una cosa molto grave che dimostra che questa maggioranza non è stata capace neanche di fare questi lavori. Tra l'altro, a suo tempo chiesi più volte il certificato dei Vigili del Fuoco della sede di Palazzo Mazzoni senza ottenere risposta....
Comunque la seduta di ieri sera era iniziata con il solito appello fatto dal Segretario comunale; erano presenti: il sindaco Maurizio Lucci, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Avvisati, i consiglieri della Lista Lucci: Iodice e Volpato, i consiglieri del gruppo Misto: Bertolissio, Moretto e Giuliani; e all’opposizione i consiglieri di Forza Italia Mignacca, Secci e Pastore; il consigliere di Viva Sabaudia Viva A.Bianchi; il consigliere di Cittadini al lavoro Gervasi ; il consigliere di Moderati per Sabaudia: Schintu . Sono risultati presenti anche il vice sindaco Pagliaroli, l’assessore alle finanze Di Trento, l’assessore alle Politiche sociali Marchionne e l’assessore all’urbanistica Borrelli.
Non hanno risposto all'appello: i consiglieri di Fratelli d’Italia R. Bianchi, Belmonte, Polisena e Zeoli. Naturalmente era assente anche l' ex assessore Gelardi.
Dopo le dichiarazioni preliminari del consigliere Gervasi che ha ribadito la illegittimità della convocazione della seduta in quanto avrebbe dovuto essere calendarizzata per prima la discussione della mozione di sfiducia è seguito un breve intervento del Presidente del consiglio per difendere il proprio operato , ma invece di attendere il parere del Segretario comunale dott.ssa Grazia Trabucco ha subito preso il microfono il Sindaco Lucci per confermare a tutti che se ne andrà il 4 maggio (tra l'altro confondendo la data con quella della morte di Napoleone) ma rivendicando l'importanza e l'urgenza di punti post all'ordine del giorno (l'approvazione definitiva del regolamento edilizio, il recepimento della sentenza del TAR sulla vertenza PAPI e numerosi PUA agricoli), per cui è stato immediatamente e giustamente rimbeccato dall'opposizione per il fatto di non attenersi al tema che avrebbe dovuto consistere in una replica all'intervento della Gervasi. In effetti Lucci ha cercato in tutti i modi di ricercare i voti delle persone interessate ai punti posti all'ordine del giorno (presenti in gran numero in sala) a favore delle quali venivano fatti scorrere sullo schermo mappe, disegni ecc. sotto gli occhi attenti dell'assessore competente, come a far vedere che era tutto pronto e che mancava solo il voto....strano che questi documenti siano usciti solo ora e che non si sia trovato il tempo di portarli mai in commissione.
E' seguito l'intervento del Segretario comunale che ha cercato rapidamente di esprimere un parere sulla vicenda pur non disponendo del tempo per fare una ricerca giurisprudenziale, sostenendo la legittimità della procedura. 
Ma la minoranza, una volta tanto fattasi opposizione non ha ritenuto di accogliere questa tesi e Mignacca con un lungo intervento ha schiacciato la maggioranza alle proprie responsabilità annunciando la volontà del proprio gruppo ad abbandonare i lavori (sono così usciti oltre a Mignacca anche Secci e Pastore). E' seguito l’intervento del consigliere Schintu il quale, vista la situazione, ha proposto, di accelerare l'iter dello scioglimento del Consiglio mediante le dimissioni di tutti (non senza una puntata al fatto che per la prima volta questa consiliatura ha visto l'assenza della rappresentanza della sinistra), abbandonando il proprio posto alla fine dell'intervento. Anche Amedeo Bianchi si è quindi alzato ed è uscito. Il Sindaco, in preda all'ira è uscito a sua volta seguito dal fido Giuliani, ma per converso sono rientrati Mignacca e Pastore; a questo punto sono usciti anche i restanti consiglieri di maggioranza.
Uno spettacolo veramente assurdo con consiglieri che appaiono e scompaiono, sembrava di stare nel 2° capitolo dell'Isola del tesoro di Stevenson intitolato:"Black dog appears and disappears", con il pirata "Cane Nero" che appunto entra ed esce dalla famosa taverna "Benbow Inn"
Non restava per la dott.ssa Grazia Trabucco, che rifare l'appello per la verifica del numero e legale e per il Presidente Avvisati annunciare lo scioglimento della seduta.
Alla fine la colpa per la mancata tenuta della seduta consiliare è così ricaduta tutta sulla maggioranza e quindi sul Sindaco che ancora una volta ha dimostrato di non essere in grado di mantenere unita una coalizione.

LA PRIMA ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE NEL MONDO

Ieri 29 aprile si è svolta la 1° Assemblea Congressuale del Forum delle Associazioni italiane nel mondo (FAIM) che ha avuto come oggetto “La Repubblica di tutti gli italiani: Costituzione, diritti e lavoro dell’Italia migrante”.
Ho partecipato in qualità di delegato dell’Istituto Fernando Santi, che da moltissimi anni svolge una funzione molto importante a favore di tutti i migranti.
L’emigrazione italiana ha raggiunto una media di circa 300.000 persone l’anno, per lo più giovani, spesso molto qualificati.
Un trend rilevante a fronte del quale progressivamente è scemata l’attenzione da parte dei Governi verso questi nostri concittadini sia per la chiusura di alcuni consolati o ambasciate, che causa della diminuita incisività e rappresentatività dei COMITES e della CGIE.
In Europa vengono chiuse le frontiere e ci sono segni sempre più preoccupanti di un ridimensionamento delle norme che consentivano la libera circolazione dei cittadini.
Gli emigrati dell’ultima generazione si allontanano sempre più, vengono meno le rimesse dall'estero e appare difficile che, alla fine del periodo lavorativo i nostri emigranti si facciano una casa al paese d’origine per tornarvi.
Uno scenario molto preoccupante, al quale vuole cercare di porre un freno il nuovo FAIM, che vuole essere oltre ad uno strumento (ed una piattaforma) per scambiare le best practices in questo campo, anche un mezzo di pressione sulla politica affinché affronti con rinnovata attenzione il problema dei nostri concittadini all'estero, spesso abbandonati, privi di punti di riferimento o di coordinamento.


giovedì 28 aprile 2016

LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL 2016

Cresce l'attenzione verso il contrasto all'evasione e migliorano gli obiettivi. Più mirati verso il raggiungimento di risultati concreti e verso i grandi evasori.
L'Agenzia delle Entrate ha inviato una Circolare sulle modalità che dovranno essere seguite dagli uffici per l' anno 2016 ed ha per oggetto:  Prevenzione e contrasto all'evasione - Indirizzi operativi.
La Circolare la trovate qui:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/aprile+2016/circolare+16e+del+28+aprile+2016/Cir16e+del+28.04.16.pdf


LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI IERI HA ASCOLTATO I RAPPRESENTATI DEGLI ENTI LOCALI

La commissione parlamentare per le Questioni Regionali, ieri ha ascoltato i rappresentanti dell’ANCI nell’ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema di concertazione enti locali-Stato centrale.
Il sindaco di Pesaro Ricci, i qualità di vice Presidente dell’Anci, secondo quanto riferito nella newsletter di “Regioni.it”, ha affermato che il sistema delle Conferenze (Stato-Citta', Stato-Regioni e Unificata) secondo l’ANCI ha assicurato in tutti questi anni trasparenza, capacità di comunicazione e confronto tra autonomie territoriali e governo e soprattutto consente un pieno dibattito sulle questioni centrali che riguardano gli enti locali.
Il nuovo Senato non potrà sostituire il sistema delle Conferenze ma complementare che mira a garantire un corretto rapporto tra esecutivi e quindi non è alternativo al nuovo Senato delle autonomie, cui spetterà esprimere la rappresentanza politica dei territori.
Contemporaneamente – hanno fatto presente i rappresentanti dell’ANCI - il sistema attuale di concertazione dovrà essere riformato e snellito. Il Senato infatti non avrà competenze su tutte le materie di interesse degli enti locali come ad esempio la Legge di Stabilità, che dopo la riforma sarà votata solo dalla Camera ma che rappresenta uno dei tavoli principali di confronto all'interno delle Conferenze.
Ricci ha quindi dedicato un passaggio alla riorganizzazione della governance comunale, ricordando la proposta ANCI che parte dall'aggregazione di servizi per bacini omogenei, passando dagli incentivi a unioni e fusioni volontarie “perché se si riorganizzano i luoghi di confronto istituzionale è importante che i Comuni riorganizzino se stessi, cosa che auspichiamo venga fatta anche dalle Regioni”.
Sono seguiti gli interventi degli altri componenti la delegazione dell’ANCI
Nel corso di una successiva audizione è stato ascoltato Enrico Borghi, presidente dell''Unione nazionale comuni comunità enti montani il quale ha affermato che “non possiamo più avere 8mila uffici tecnici, altrettanti luoghi teorici di progettazione europea, 8mila centrali uniche di committenza, etc etc. Abbiamo bisogno di andare verso una concentrazione della sovranità in poche, ma omogenee strutture. L'idea di quelle unioni di Comuni costruite su basi omogenee è un elemento decisivo per quelle aree non metropolitane, che oggi rischiano una fortissima compressione dentro il varo della Città metropolitana o nella crisi delle aree vaste”.
Per la newsletter di Regioni.it, potete andare qui:

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL FAMOSO DECRETO PER IL CANONE RAI

Dopo la stroncatura del 7 aprile  sullo schema di decreto per le modifiche al canone RAI il Ministero per lo sviluppo economico in data 26 aprile lo ha riproposto con alcune modifiche;  ieri 27 aprile il Consiglio di Stato con il parere n. 1010/2016 , sia pur con alcune osservazioni ha espresso parere favorevole.
In considerazione della difficoltà in alcuni momenti per leggere il testo sul sito web del Consiglio ho pensato di sintetizzarlo qui:
"....’Amministrazione - dopo aver esplicitato le motivazioni sottese al mancato rispetto del termine di adozione del decreto de quo, ritenuto “di impossibile rispetto” per via della necessità di un approfondito procedimento di consultazione dei soggetti istituzionali e degli stakeholders - ha, in primo luogo, riferito di non aver potuto recepire, nei termini individuati dal precitato parere, l’osservazione relativa alla mancanza di una puntuale definizione di “apparecchio televisivo la cui detenzione comporta il pagamento del canone”.
Secondo il Ministero proponente, infatti, l’introduzione a livello di normativa regolamentare di tale definizione - peraltro già prevista dal r.d.l. n. 246 del 1938 - potrebbe, da un lato, comportare un eccesso di delega rispetto al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che non demanderebbe al presente atto normativo la definizione del presupposto oggettivo dell’imposta de qua, e, dall’altro lato, potrebbe “ingessare” eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza” in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo.
L’Amministrazione, tuttavia, ritenendo di condividere le “esigenze di chiarezza e di informazione” sottese a tale osservazione, ha proceduto in ogni caso a fornire, attraverso una nota esplicativa tecnica elaborata dalla Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico (prot. n. 28019 del 20 aprile 2016), una definizione di apparecchio televisivo aggiornata all’attuale stato della tecnologia e “formulata con un lessico tale da poter essere divulgata attraverso l’inserimento nelle istruzioni di compilazione al modello di dichiarazione di non detenzione, oltreché pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti coinvolti nel procedimento di esazione”.
In secondo luogo, relativamente all’osservazione concernente la necessità di esplicitare più puntualmente che il canone de quo deve essere corrisposto per un unico apparecchio televisivo, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduti dal singolo utente, l’Amministrazione proponente ha riferito di non aver recepito tale rilievo sia in considerazione di quanto già esposto relativamente alla possibile sussistenza di un eccesso di delega sia in ragione del fatto che tale circostanza emergerebbe, in maniera sufficientemente chiara, dal contenuto dell’art. 1, comma 153, lett. b) della legge n. 208 del 2015 e da “quanto in precedenza disposto” dall’art. 27, comma 2 della legge n. 223 del 1990.
In relazione al rilievo concernente la mancanza, nell’ambito delle disposizioni relative allo scambio di dati e di informazioni fra gli enti coinvolti in tale attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, Ministero dell’interno, Comuni e alcune società private), di un esplicito riferimento al rispetto della normativa in materia di privacy, il Ministero proponente ha riferito di aver recepito la suddetta osservazione, sia provvedendo ad esplicitare che le intese fra gli organi in precedenza richiamati - volte a dettagliare le modalità di scambio dei dati - debbano essere predisposte “sentito il Garante per la Protezione dei dati personali” sia introducendo un nuovo articolo (art. 8), intitolato “Privacy e adempimenti delle imprese elettriche”, finalizzato proprio a specificare la necessità che gli scambi di informazioni avvengano nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003.
L’Amministrazione - relativamente all’osservazione volta a segnalare che non tutte le disposizioni di cui al presente schema risultano formulate “in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono” - ha esplicitato che la finalità del presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dalla norma primaria di riferimento, è quella di disciplinare la tempistica e le modalità dei reciproci adempimenti degli attori istituzionali, precedentemente citati e delle imprese elettriche, con la conseguenza che il dicastero, in considerazione della platea di tecnici cui si rivolge il presente schema, ha ritenuto di non accogliere l’osservazione formulata sul punto tramite il parere interlocutorio in epigrafe.
Con riferimento al rilievo concernente la necessità di ulteriori forme di pubblicità per divulgare i profili della riforma di particolare interesse operativo per i cittadini (dichiarazione di non detenzione ed eventuali reclami), l’Amministrazione ha riferito di aver introdotto, nell’ambito dell’art. 6, delle ulteriori disposizioni volte ad esplicitare la necessità di dare la maggior diffusione possibile ai precitati profili, recependo in tal modo l’osservazione all’uopo formulata dalla Sezione.
Inoltre, l’Amministrazione ha comunicato di aver “colto l’occasione” per disciplinare più puntualmente la questione concernente i casi di esenzione ed il modello necessario ai fini della loro comunicazione, procedendo ad integrare il predetto art. 6 con la previsione secondo cui all’utente - che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all’impresa elettrica e che per tale motivo si è visto addebitare un secondo canone - è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Il dicastero proponente ha comunicato di aver acquisito - in ossequio a quanto previsto dalla norma primaria di riferimento - il formale concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso con la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 9746, e di aver recepito tutti i rilievi di drafting formulati nel parere interlocutorio in epigrafe.
Infine, il nuovo schema sottoposto all’esame della Sezione contiene alcune modifiche introdotte alle premesse del decreto con le quali sono stati esplicitati degli ulteriori richiami alla normativa di settore vigente in materia.
3. In relazione alle succitate deduzioni formulate dall’Amministrazione proponente, la Sezione ritiene necessario premettere che alla medesima non è sfuggito il contesto normativo nel quale si inquadra il decreto in esame, composto da una pluralità di norme di rango primario, secondario e sub-regolamentare puntualmente richiamate dall’Amministrazione stessa nella succitata relazione integrativa né la circostanza che, nella fattispecie, si tratti di un atto normativo di carattere eminentemente tecnico, volto a disciplinare - in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015 - le concrete modalità di riscossione e riversamento all’Erario delle entrate derivanti dal pagamento del canone de quo.
Sotto questo profilo la Sezione non può, quindi, che ribadire che le osservazioni contenute nel parere interlocutorio sono derivate dall’esigenza di consentire alla cittadinanza di comprendere meglio le modalità con cui l’Amministrazione procederà alla riscossione del canone televisivo, a seguito di una riforma che ha investito l'intero sistema di esazione di quest’ultimo, e ciò al fine di favorire una più efficace ed efficiente applicazione delle norme de quibus, che rivestono una particolare rilevanza in relazione alla grande diffusione del mezzo televisivo ed alla evasione del canonemedesimo che appare tuttora elevata.
Ciò posto la Sezione, per quanto concerne la tematica relativa alla definizione di “apparecchio televisivo” rimane persuasa che quanto proposto nel parere interlocutorio del 7 aprile 2016 e, cioè, l’inserimento nel testo regolamentare di un “richiamo” a tale definizione, non si sarebbe posto in contrasto con la delega recata dalla norma primaria di riferimento né avrebbe potuto “ingessare” la definizione dei requisiti tecnici che deve possedere un apparecchio televisivo.
Tuttavia, quanto comunicato dall’Amministrazione nella relazione integrativa - e soprattutto nella circolare della Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico del 20 aprile 2016 - risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo formulato, sgombrando i dubbi che erano stati avanzati, non a caso, anche da numerose associazioni per la tutela degli utenti-consumatori.
Pertanto la Sezione, prendendo atto delle affermazioni contenute nella succitata relazione, non ha ulteriori osservazioni da formulare sul punto.
Per quanto concerne le deduzioni formulate dall'Amministrazione in merito all’osservazione relativa all'opportunità d’inserire nel testo del regolamento una precisazione circa il fatto che il canone sia dovuto una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi posseduti dall'utente, la Sezione rileva che tale osservazione - sempre ai fini della massima chiarezza e trasparenza a beneficio dei cittadini - avrebbe potuto essere eventualmente recepita anche attraverso un richiamo all’articolo di legge concernente tale profilo, cui ha fatto riferimento la stessa Amministrazione (art. 1, comma 153, lett. b, della legge n. 208 del 2005).
Anche per tale profilo, tuttavia, si prende atto di quanto affermato dall’Amministrazione stessa nella predetta relazione integrativa, trattandosi di una scelta che, non risultando comunque né illogica né irragionevole né in contrasto con la norma primaria di riferimento, non può che rientrare nella discrezionalità tecnica riservata al dicastero proponente.
La sottolineatura dell’Amministrazione, richiamando le norme di legge, nel senso che il pagamento del canone non muta né si moltiplica a seconda del numero degli apparecchi, è comunque un utile criterio interpretativo disponibile per i cittadini-utenti, essenziale per non alimentare dubbi in proposito.
La Sezione raccomanda ovviamente che detta chiarificazione sia inserita nelle istruzioni e nell’ ulteriore documentazione in materia, sulla cui base i cittadini sono tenuti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
In relazione alla tematica concernente la formulazione eccessivamente tecnica delle disposizioni de quibus, di non facile comprensione per i non addetti al settore, la Sezione deve, in primo luogo, rilevare che l'osservazione formulata al riguardo era anch'essa volta a rispondere a esigenze di chiarezza d’informazione, avendo il regolamento, come già detto, dei significativi riflessi sulla comunità degli utenti.
Tuttavia, anche relativamente a tale tematica, la Sezione non può che prendere atto di quanto affermato dall’Amministrazione tramite la succitata relazione integrativa - secondo cui “l’interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità” - con la conseguenza che la Sezione stessa non ha ulteriori rilievi da esplicitare al riguardo, atteso che tale scelta, non risultando comunque né illogica né irragionevole, rientra nella discrezionalità demandata all’Amministrazione dal precitato art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015.
La Sezione valuta positivamente l'integrazione introdotta dall’Amministrazione all’art. 6 del presente schema relativamente ai casi di esenzione ed al modello necessario ai fini della loro comunicazione, poiché tale modifica - di cui si è detto al precedente n. 2 - è volta a disciplinare con maggior grado di dettaglio alcuni aspetti di sicuro rilievo per l’utenza, soprattutto in fase di prima applicazione della riforma nel cui ambito si inserisce il presente decreto.
In merito alla prima applicazione della riforma, inoltre, la Sezione raccomanda che tutti gli adempimenti informativi destinati al cittadino vengano espletati dall’Amministrazione con la massima urgenza, tenuto conto dei termini estremamente ristretti entro i quali il cittadino stesso ha l’onere di presentare domande e dichiarazioni quali ad esempio quella di esenzione.
In via generale la Sezione riterrebbe ancor più utile per il cittadino che tutte le previsioni sulla pubblicità relative a moduli, istruzioni o altri atti che formano riferimenti per gli adempimenti che devono essere svolti dai cittadini medesimi, siano raccolte in un unico articolo in cui introdurre sia la previsione integrativa sulla pubblicità di cui alla nuova versione dell’art. 6 sia la prescrizione di pubblicità sui siti istituzionali di altri atti o modulistiche che altrimenti dovrebbero essere allegati al presente decreto (ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180).
In altri termini la Sezione ritiene che sia più utile per il cittadino-utente che siano moltiplicate forme di pubblicità sui siti istituzionali immediatamente consultabili anziché introdurre - come spesso è consuetudine - allegati al provvedimento.
La Sezione, inoltre, non ha ulteriori rilievi da esplicitare in merito alle questioni concernenti il rispetto della normativa sulla privacy, i profili redazionali dello schema in esame e l’acquisizione del prescritto concerto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, atteso che il Ministero proponente, come esposto al precedente n. 2, ha recepito le osservazioni all’uopo proposte dalla Sezione.
Il Collegio esprime poi una valutazione positiva sulla riformulazione dell’art. 7, comma 1 del decreto la cui attuale formulazione prevede che la compensazione per le aziende elettriche che svolgono sostanziale esercizio di riscossione del canone sia non solo “forfettaria” ma abbia luogo “a valere sulle risorse iscritte sul bilancio” dell’Agenzia delle Entrate; tale disposizione, infatti, chiarisce in modo apprezzabile che i succitati oneri non ricadranno sull’utenza destinataria delle bollette poste in pagamento dalle aziende elettriche.
Infine, non presentano profili di problematicità neanche le modifiche introdotte alle premesse del decreto in esame, atteso che anche quest’ultime - non incidendo sul contenuto dispositivo dello schema de quo - rientrano nella sfera di competenza demandata al Ministero proponente dalla normativa di riferimento più volte richiamata.
4. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame, come integrato e in alcuni aspetti accompagnato da spiegazioni e appropriate forme di pubblicità, meriti parere favorevole.

UNA SEDUTA IMPORTANTE QUELLA DI IERI ALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Ieri 27 aprile 2016 si è riunita la COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sotto la presidenza dell'On.le Bindi.
Tra i punti presi in esame molto interesse ha destato quello relativo a "Esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l’infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative" che è stata approvata all'unanimità. Non si dispone ancora del testo del documento, ma dalle notizie della stampa si apprende che l'on.le Bindi avrebbe affermato che "...le amministrazioni locali sono il primo varco di penetrazione delle mafie nella politica e nella pubblica amministrazione. Il contrasto ai poteri mafiosi non deve essere u elemento di divisione ma di unione, nessuna forza politica è immune dal condizionamento o peggio dall'infiltrazione".
Qui c'è il resoconto della seduta.

mercoledì 27 aprile 2016

GLI STATI GENERALI DELLA RICERCA SANITARIA

Si sono aperti a Roma gli Stati Generali della ricerca sanitaria
indetti dal Ministero della salute, una scelta molto importante per il nostro Paese che da molti anni non investe più somme adeguate nel campo della ricerca di alto livello. Molti i temi in discussione come:

  • Una survey per censire le professioni della ricerca
  • Ricerca scientifica e studenti si incontrano
  • Gli IRCCS 49 centri di eccellenza
  • I fondi per la ricerca destinati ai giovani
  • Strumenti ad alta tecnologia per la ricerca scientifica
  • La ricerca finalizzata alla cura dei pazienti

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha sostenuto che la ricerca sanitaria rappresenta per l'Italia una strategia, un asset strategico sul quale possiamo puntare per crescere. Per creare sviluppo e dare maggiori opportunità a cittadini e pazienti. L'Italia non è un paese accogliente per i nostri ricercatori, investiamo 400mila euro circa per ogni ricercatore biomedico, permettiamo che vadano all'estero senza creare le condizioni per farli tornare. 
Bisogna mettere in rete tutte le realtà che ci sono: 49 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Irccs con l'Istituto superiore di sanità, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Cnr, e con altri grandi realtà per fare massa critica”.
Serve una strategia condivisa, rispetto alle competenze. Agricoltura, scuola e Università, industria si devono muovere tutte insieme. 
Abbiamo bisogno, come avviene in tutti i paesi avanzati di continuare a investire sulla ricerca pura e di base, anche finalizzata, ma con una base importante di investimento pubblico. Una base di investimento pubblico è assolutamente necessario per creare il contesto e moltiplicare gli investimenti stessi”.
L’Italia è il quinto Paese al mondo per pubblicazioni scientifiche ed è al 12° posto per investimenti nella ricerca biomedica, ma nonostante tanta produzione, sono poche le ricerche che si sviluppano poi in opportunità concrete come start-up o brevetti.
Si tratta di una occasione importante indispensabile per attrarre l'attenzione del mondo scientifico e imprenditoriale, ma alle parole occorre che seguano fatti in tempi brevi per dimostrare in concreto che le cose stanno effettivamente cambiando.

RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL TESTO DI LEGGE PER LA MODIFICA DELLE DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Per le ore 16 di oggi 27 aprile è stato fissato l'incontro tra il capogruppo de PD in Senato Zanda e i relatori della legge delega sulla prescrizione: Felice Casson e Giuseppe Cucca per trovare una soluzione che possa affrontare seriamente la questione allungando i tempi e trovando strumenti per evitare i problemi esistenti denunciati più volte da numerosi magistrati come Davigo ed oggi anche del Procuratore di Roma Pignatone.
Oggi dovrebbe riunirsi anche la Commissione giustizia per sbloccare lo stallo e riprendere, dopo molti mesi l'esame del disegno di legge (S.1824).
Sembrerebbe che le modifiche potrebbero essere approvate già prima delle elezioni amministrative. 
Una belle vittoria per chi vuole riportare un poco di giustizia in questo Paese.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI ENRICO COSTA SULLE CITTA' METROPLITANE

Un forte interesse verso le città metropolitane manifestato nell'incontro avuto dal coordinamento su questo tema dell'ANCI con il Ministro Costa; ne riferisce il sito dell'ANCI.
L’obiettivo condiviso - ha detto il Ministro - è fare in modo di attivare politiche differenziate a seconda delle caratteristiche, perché diverse sono le esigenze delle aree urbane rispetto al resto del territorio e diversi devono essere gli interlocutore.
Costa ha poi affermato che "E’ necessario mettere le Città metropolitane in condizione di funzionare e abbiamo individuato nel metodo del confronto continuo la strada da seguire. Le città metropolitane si trovano oggi in debito d'ossigeno a fronte di eredità che si sono ritrovate dal passato. Si tratta di organismi che rappresentano la spina dorsale del Paese, ci deve essere una loro identità e dignità. Ad esempio sui fondi strutturali è importante che venga data continuità all'esigenza di considerare le esigenza delle città metropolitane come unitarie e con una vita propria”.

LE ISTRUZIONI PER IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE CUI SONO TENUTE TUTTE LE TUTTE LE P.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragiorneria generale dello Stato, ha pubblicato la cricolare n.13 del 20 aprile con cui vengono fornite le istruzioni per la compilazione del Conto annuale del personale per l'anno 2016. 
Un impegno sempre più attento su tutti i fenomeni importanti che coinvolgono il personale comunale e delle Aziende sanitarie oltre che di tutta la P.A.
Anche a motivo di ripetuti fatti di cronaca, quest'anno il controllo sui contratti collettivi decentrati integrativi si conferma come uno dei punti più importanti del conto annuale del personale.
Per quest'anno un altro punto importante è rappresentato  dalla indicazione del metodo che le amministrazioni devono seguire per garantire il rispetto delle previsioni contenute nella legge n. 147/2013: tutte gli enti devono dimostrare di  consolidare gli effetti determinati dal taglio del fondo per la contrattazione decentrata disposto per gli anni dal 2011 al 2014 dall'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010.

LE CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE E I PIANI ATTUATIVI SONO SOGGETTI AD UN TERMINE DI EFFICACIA

Una interessante sentenza in merito alle convenzioni di lottizzazioni ci viene dal TAR dell'Emilia e Romagna, sezione di Parma, n. 139/2016. Si tratta di una vertenza originata da un ricorso con cui le parti ricorrenti hanno impugnato, in qualità di  acquirenti del compendio immobiliare oggetto della convenzione di lottizzazione conclusa dall'originaria dante causa col Comune di ***, gli atti con cui l'ente ha  rigettato l’istanza di completamento delle opere di urbanizzazione nonché richiesta di escussione della polizza fideiussoria. I ricorrenti avevano anche richiesto l'accertamento della perdurante validità ed efficacia della convenzione
Il diniego comunale, oggetto principale della controversia, si è fondato su di una pluralità di motivi.
In primo luogo, il TAR ha condivisa la prospettazione della difesa resistente nel senso che la norma speciale invocata – sia per tale natura sia per assenza di espressa valenza retroattiva – non può che valere in relazione alle convenzioni valide ed efficaci all'epoca di entrata in vigore della stessa.
La giurisprudenza ha già evidenziato come l'art. 30, comma 3 d.l. 69/13 (convertito nella l. 98/13) detti disposizioni di favore aventi carattere eccezionale - e, dunque, da interpretare restrittivamente - con cui si consente la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati, purché i titoli abilitativi non risultino in contrasto con la disciplina urbanistica sopravvenuta e siano all'evidenza validi ed efficaci.
Nel caso di specie, invece, la convenzione invocata era da tempo divenuta inefficace, nei termini compiutamente esplicati negli atti impugnati e nelle difese comunali.
In generale, per principi consolidati – che costituiscono altresì principi fondanti in tema di governo del territorio – le convenzioni di lottizzazione ed i piani attuativi cui le stesse sono equiparate sono soggette ad un termine di efficacia entro il quale le opere ivi previste, devono essere eseguite; pertanto, le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, convenzionale o autoritativo, non possono essere attuate oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente in materia urbanistica riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche con una nuova convenzione di lottizzazione (cfr. ex multis CdS 851\2007).
Sotto un diverso angolo visuale, che peraltro porta alle medesime conclusioni, la convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, nr. 4810), sicché la richiesta di proroga inoltrata al Comune dalla società odierna appellata costituiva una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, che avrebbe dovuto essere accettata da controparte secondo i comuni principi civilistici.
Infatti, alla stregua della vigente normativa la durata della convenzione di lottizzazione non risulta soggetta a regole di impronta pubblicistica, costituendo materia rimessa all'accordo tra lottizzante e Amministrazione: ciò si ricava dal fatto che sul punto il legislatore - che pure ha analiticamente regolato il contenuto delle convenzioni de quibus - si è limitato a fissare il termine massimo di durata (stabilito in dieci anni ex art. 28, comma 5, nr. 3, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150) e a ribadire che in convenzione deve comunque essere indicata la durata della convenzione, la cui concreta definizione è però rimessa alle parti.
Pertanto, per una modifica dell'accordo si applica la normativa codicistica, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, nr. 241: in particolare, trattandosi nella specie di atto negoziale, che presuppone la ricerca del consenso del privato su un certo assetto di interessi ed attribuisce allo stesso posizioni di diritto-obbligo, ne consegue che la sua modifica necessita della manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, nr. 693).
In secondo luogo, né l’articolato della convenzione né altri comportamenti o regole convenzionali ovvero normative consentivano la cessione della convenzione con la conseguenza che è fondata la eccepita carenza di legittimazione dell’avente causa odierna parte ricorrente.
Nel caso di specie, peraltro - prosegue la sentenza del TAR - è la stessa convenzione a regolare l’eventuale trasferimento degli oneri dettati dalla pattuizione; all’art. 14, infatti, è con chiarezza evidenziato che il trasferimento a terzi degli oneri per la realizzazione delle previste opere è subordinato al consenso del Comune, all’evidenza assente nel caso de quo.
Oltre alla mancanza di autorizzazione alla cessione nella convenzione, valgono in materia i principi civilistici pacificamente applicabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 comma 2 cit.: in materia di cessione del contratto, come noto, occorre l’assenso del ceduto (cfr. art. 1406 a mente del quale “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”), pacificamente carente nel caso de quo, né nell’originaria convenzione né successivamente alla stessa.

martedì 26 aprile 2016

PRONTO IL DECRETO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE E AGLI UTILI D'IMPRESA

Finalmente anche in Italia, grazie alla legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) viene incentivata la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese.
Sarà favorita la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti, grazie al fondo istituito presso il Ministero del lavoro, dotato per ora di 1.858.117 euro. 
Pronto il decreto che disciplina un incentivo sotto forma di contributo nei casi di:
a) assegnazione di azioni a titolo gratuito ai lavoratori;
b) sottoscrizione di azioni da parte dei lavoratori a condizioni vantaggiose rispetto alle quotazioni di mercato.
Nato negli USA questo ingresso dei lavoratori nel capitale è già molto diffuso in Germania
Molti imprenditori italiani hanno già intrapreso questa strada senza attendere gli interventi del Governo.
Le commissioni riunite Finanze e Lavoro alla Camera, infatti, hanno già dato parere positivo allo schema di decreto ministeriale che agevolerà l'adesione a questo istituto.
Questo è un importante passo avanti per modernizzare l'impresa italiana, altro che jobs act.

SABAUDIA: LA GIUNTA COMUNALE IL 19 APRILE HA APPROVATO UNA RAFFICA DI DELIBERE

SABAUDIA: sull'albo pretorio online del Comune sono apparsi ieri sera molti atti, mentre l'attenzione della massa si appunta sulla convocazione del Consiglio comunale vorrei richiamare l'attenzione sulle seguenti deliberazioni della giunta:
n.18 del 19 aprile: Esame ed approvazione progetto esecutivo "Sabaudia Film Fest".
n.19 del 19 aprile: Parcheggi a pagamento - Atto di indirizzo anno 2016.
n.20 del 19 aprile: Piano di rete Comune di Sabaudia. Presa d'atto.
n.21 del 19 aprile: Concessione ex scuola elementare di sacramento alla Parrocchia SS. Annunziata di Sabaudia.
Si tratta di atti molto importanti che coinvolgono il patrimonio comunale (mediante le concessioni) o che di fatto impegnano un bilancio di previsione non ancora approvato.
Non v'è traccia ancora delle deliberazioni di Giunta nn. 17, 22 e 23 che saranno senza dubbio pubblicate al più presto.
Da rumors provenienti dal palazzo pare che ne saranno fatte molte altre di deliberazioni prima del 4 maggio.
Il tutto mentre si è in attesa dell'esame della mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale.
Anzi, sempre secondo fonti solitamente bene informate il Sindaco, dopo aver approvato in Giunta tutte le deliberazioni che vorrà, potrebbe dimettersi prima della seduta del 4, per non darla vinta ai avversari e riuscendo così in un colpo solo a non dover discutere in Consiglio comunale il Rendiconto 2015 e il Bilancio di Previsione 2016 ed altre questioni non di poco conto, avendo di fatto impegnato tutti il bilancio dell'anno, lasciando a chi verrà solo le briciole.

UN ALTRO PASSO AVANTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 88 SUL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO

Com'è noto la proposta di legge n.88  "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", ovvero la riforma del welfare è da tempo all'esame della commissione salute e politiche sociali. Dopo ripetute sollecitazioni formulate da più parti da un comunicato dell'Ufficio stampa leggiamo che oggi 26 aprile sarebbero  stati approvati 19 nuovi articoli su complessivi 71 articoli, dunque, la commissione ne ha finora licenziati 48.
Nello specifico, viene riferito che c'è stata unanimità sull'articolo 31, riguardante le funzioni e i compiti in carico alla Regione. Tra gli emendamenti approvati, rispetto al testo originale presentato dalla giunta, maggiore enfasi è stata posta sul potenziamento e la riqualificazione dei percorsi socio assistenziali offerti dai consultori familiari, anche mediante apposite campagne di comunicazione. Via libera anche agli emendamenti sulla promozione di progetti di turismo sociale e sull'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Accantonato, al contrario, l'articolo 32, sui compiti spettanti a Città metropolitana di Roma Capitale e Province. Nella seduta precedente, era stato rinviato l'esame anche dell'articolo 13. Entrambi saranno esaminati successivamente. 
Importante la disciplina del ruolo dei Comuni (art. 33), che in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dalla Costituzione sono titolari di tutte le funzioni concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociosanitario.
E' stato approvato anche l'articolo successivo, centrato unicamente su Roma Capitale, chiamata a concorrere alla determinazione degli obiettivi della programmazione sociale e sociosanitaria della Regione. Sarebbe a mio avviso opportuno che fosse rafforzata l'esigenza di un maggiore coordinamento tra enti locali (in questo caso la Città metropolitana) e le Aziende sanitarie.
Sempre l'ufficio stampa riferisce che c'è stato voto unanime pure sull'articolo 35, riguardante le Aziende sanitarie locali. Forse sarebbe opportuno che fosse inserita qui una menzione in merito ad un rafforzamento dei poteri della Conferenza locale della sanità.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sono regolamentate dall'articolo 36, approvato con alcuni emendamenti relativi alle modalità di trasformazione e ai contratti di servizio attivabili nel frattempo dai soggetti pubblici del sistema integrato.  In proposito esiste anche un'altra proposta di legge pendente in Consiglio regionale; in ogni caso nel testo non si parla di patrimonio che a mio parere dovrebbe essere assegnato ai Comuni; andrebbe anche specificato che le aziende che si andranno a costituire saranno aziende comunali. 
L'articolo 37 individua poi gli organismi del terzo settore da coinvolgere nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato sociale. Rispetto al testo originale, aggiunti anche gli osservatori sul volontariato e sull'associazionismo. Lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile regionale sono regolamentati dall'articolo 38, approvato all'unanimità come anche i successivi 39 (partecipazione al sistema integrato), 40 (relazioni sindacali), 41 (distretto sociosanitario) e 42 (organismi di indirizzo e programmazione). 
Per attuare i principi e le misure previste dalla nuova legge, i Comuni dovranno dotarsi di un ufficio tecnico-amministrativo, denominato 'ufficio di piano', con funzioni propositive nei confronti degli organismi di indirizzo e programmazione. L'articolo 43 ne definisce i compiti e le funzioni. Per quanto riguarda la stesura attuale dell'Ufficio di Piano già a suo tempo ho formulato una serie di osservazioni ritenendo che fosse opportuno definire in questa sede la composizione dell'ufficio di piano e la sua organizzazione evitando di delegarlo alla Giunta. 
L'articolo 44 riguarda il Piano sociale regionale, ovvero lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato individuati dalla proposta di legge di riforma del welfare. Si tratta di un documento, di durata triennale, integrato con il Piano sanitario regionale e in raccordo con gli atti regionali di programmazione in materia educativa, formativa, del lavoro, culturale, sportiva, abitativa. Le modalità di predisposizione ed approvazione del Piano da parte della giunta regionale sono definite dall'articolo 45. Il documento è infine adottato con deliberazione del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL).
Ancora l'ufficio stampa ha riferito che ci sarebbe stata unanimità anche per l'articolo 46, riguardante il piano sociale di zona, documento sempre triennale ma valido nell'ambito del singolo distretto sociosanitario. Si tratta di un documento molto importante fino ad ora sottovalutato che forse meriterebbe maggiore attenzione da parte di tutte le parti sociali.
L'articolo successivo descrive, poi, il Sistema informativo dei servizi sociali, denominato Siss, che organizza i flussi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, così come da tutti i soggetti del sistema integrati al fine di acquisire dati utili alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, fornendo altresì informazioni sulle prestazioni rese agli utenti. Via libera, poi, all'articolo 48, sulle verifiche in capo alla giunta regionale. 
La seduta - sempre secondo quanto riferito dall'ufficio stampa - si è chiusa con l'approvazione degli articoli 49 e 50, riguardanti, rispettivamente, l'integrazione sociosanitaria e l'istituzione del punto unico di accesso alle prestazioni, denominato Pua e attivo in ogni ambito territoriale ottimale definito dalla nuova legge. 

LA PREVENZIONE DA PILASTRO DELLA RIFORMA SANITARIA A CENERENTOLA

Il rapporto Osservasalute 2015 dell'Università cattolica di Roma occupa i queste ore i giornali online e domani sarà su tutte le prime pagine dei giornali con dati che confermano purtroppo il trend già noto della sanità italiana, che ha pagato duramente a causa della crisi economica e del progressivo invecchiamento s' della popolazione, ma anche dell'organizzazione. 
La speranza di vita accorciata, gli stili di vita peggiorati, l'aumento delle patologie proprie della società opulenta sono sotto gli occhi di tutti.
L'indice di Osservasalute viene puntato decisamente sulla carenza di prevenzione

Il Lazio purtroppo è al primo posto di questa triste classifica. 
Testualmente nel rapporto si afferma. "Considerati i punteggi complessivi del monitoraggio LEA 2013 si può affermare che in almeno 2 regioni (Lazio e Abruzzo) l’inadempienza complessiva (avere <160 punti) è dovuta, essenzialmente, al fallimento nel raggiungimento dei target della prevenzione".

Nonostante le avvisaglie già segnalate l'anno passato siamo ancora lontani dalle aspettative della popolazione.
La riforma del 1978 era basata su tre pilastri: prevenzione, cura e riabilitazione: la prevenzione come abbiamo visto in alcune regioni è stata dimenticata, la riabilitazione è in mano prevalentemente ai privati, tutto è stato puntato sulla cura che rende di più. 
Nei primi anni della riforma era forte la spinta per la prevenzione nelle scuole, nelle fabbriche, tra gli anziani, anche in campo odontoiatrico e i risultati si vedevano.
Le Case della salute, che avrebbero potuto svolgere un ruolo importante per la sensibilizzazione della popolazione e in particolare degli anziani sono concentrate per lo più a Roma (dove a mio avviso ce ne sarebbe meno bisogno) e latitano nelle province (nonostante le promesse elettorali), dove invece potrebbero svolgere un ruolo molto importante.
Gli ospedali seguitano ad assorbire spese molto rilevanti.
Voglio augurarmi che questo nuovo rapporto possa essere utile a scuotere le Direzioni generali delle Aziende sanitarie ed insieme ad esse anche il personale ad occuparsi veramente della prevenzione e a non guardare ad essa solamente come un "progetto" per far soldi (come purtroppo avviene in alcune ASL). 

DIPENDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CONTRO I TAGLI DISPOSTI DALLA PRESIDENZA VINCONO IL PRIMO ROUND DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ben 175 dipendenti della Camera dei deputati Montecitorio hanno deciso di fare ricorso contro i tagli imposti di recente e si sono rivolti al Tribunale del lavoro che, accogliendo le tesi dei legali del personale, si è rivolto alla Corte Costituzionale per accertare la propria competenza. La Corte Costituzionale il 23 aprile ha esaminato il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 28 aprile 1988, modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 6 ottobre 2009, n. 77, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, con ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 18 dicembre 2015 ed iscritta al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2015, fase di ammissibilità.
Dopo aver udito nella camera di consiglio il Giudice relatore Giuliano Amato con l'ordinanza .91/2016 ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, nei confronti della Camera dei deputati,

lunedì 25 aprile 2016

UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CONFLITTO DI INTERESSI

Prosegue presso la Commissione affari costituzionali del senato l'esame del disegno di legge avente per oggetto"Disposizioni  in materia di conflitto di interessi. 
La materia  ha trovato una specifica definizione normativa con la legge n. 215 del 2004 (intitolata appunto "Norme in materia di risoluzione di conflitti di interessi"), approvata nel corso della XIV legislatura (nelle precedenti legislature, il tentativo di disciplinare la materia non era giunto a conclusione). 
Dal Dossier predisposto dagli uffici del Senato leggiamo che un dibattito su modificazioni della legge n. 215 del 2004 è stato intrapreso nelle più recenti due legislature (XV e XVI) presso la Camera dei deputati, senza esito.  Nella presente XVII legislatura, quel ramo del Parlamento ha infine approvato (il 26 febbraio 2016) in prima lettura un disegno di legge, che giunge all'esame del Senato. Questo disegno di legge, A.S. n. 2258, si articola in cinque capi, rispettivamente relativi a: 
  • le disposizioni carattere generale (capo I); 
  • le situazioni di conflitto di interessi (capo II); 
  • le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali (capo III)  l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (capo IV);
  • le disposizioni finali (capo V). 
La normativa prospettata dal disegno di legge sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, la quale viene - dall'articolo 18 del disegno di legge - pressoché integralmente abrogata (ad esclusione di alcune disposizioni, come il suo articolo 6, commi 4, 5 e 6, ed articolo 7, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, o il suo articolo 9, relativo all'organico delle due Autorità garanti, della concorrenza e delle comunicazioni). 

Il disegno di legge all'esame mira a  valorizzare una attività preventiva oltre a quello successiva presente nella legge del 2004 finora vigente.
Si tratta di un buon testo, che comunque potrebbe essere ulteriormente migliorato per tutti gli aspetti che riguardano gli enti locali e i Comuni.
Speriamo che venga approvato e che venga poi rispettato e fatto rispettare
Il testo lo trovate qui:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970130.pdf

NUOVO ALLARME PER LE PENSIONI DI REVERSIBILITA'

Dopo l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti in occasione dell'esame dei bilanci dell'INPS sulla insostenibilità della spesa pensionistica, si torna a parlare di interventi del Governo sulle pensioni di reversibilità 
Si tratta in sostanza di preoccupazioni già rilevata in occasione del decreto attuativo che istituisce il Fondo anti povertà il cui finanziamento preluderebbe (nonostante le smentite di rito del ministro Padoan e del premier Renzi) a una revisione al ribasso, su base reddituale, delle pensioni di reversibilità. 
Ieri anche "Affari Italiani" ha riferito di notizie relative ad una stretta sulle pensioni di reversibilità che si renderebbe necessaria dopo l'approvazione da parte del Parlamento della legge sulle unioni civili che estende il diritto alla reversibilità anche alle coppie di fatto, omosessuali e non, al di fuori del matrimonio.
Una norma che sarebbe priva priva di copertura finanziaria (ma non è vietato approvare leggi senza la copertura finanziaria? Chi dovrebbe controllare?), che mette a rischio i conti pubblici per cui in sede di Legge di Bilancio 2017 il governo sarebbe inevitabilmente costretto a ridurre l'attuale spesa per le pensioni di reversibilità proprio per far fronte all'ampliamento della platea. 
Una soluzione potrebbe essere quella di una stretta sul fronte del reddito, ovvero criteri più stringenti per poter ottenere la reversibilità del coniuge o del compagno defunto.
Non si parla da nessuna parte di intervenire su vitalizi e pensioni d'oro che, quelli vengono inseriti tra i diritti acquisiti.
Di fronte a questa situazione i Sindacati dei pensionati SPI-CGIL, CISL Pensionati ed UIL Pensionati hanno già indetto una manifestazione per il 19 maggio a Roma a Piazza del Popolo per mantenere la separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale e per impedire che passi un provvedimento del genere, cui seguiranno ulteriori iniziative per tutelare il potere d'acquisto delle pensioni.

LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CONCORSI DEVE ESSERE ARTICOLATA E MOTIVATA

Ancora una sentenza (TAR Veneto, Sezione III, n. 89/2016) sulla necessità che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici redigano una valutazione articolare e motivata e non un giudizio complessivo. Ci sarebbe augurati che dopo tanti anni che sono in vigore le nuove disposizioni per i concorsi i membri delle commissioni avessero imparato almeno questo....Ma non c'era un segretario?
Leggete tutto sul mio blog....
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IFQCVFX3WVBWPACFOJE5I3GGEM&q=

World Immunization Week 2016: Close the immunization gap

Durante la settimana mondiale per le vaccinazioni 2016, organizzata dal 24 al 30 aprile l' OMS metterà  in luce le recenti conquiste in tema di copertura vaccinale, e delineerà gli ulteriori passi che i Paesi possono fare per chiudere il Gap esistente e raggiungere gli obiettivi di vaccinazione a livello mondiale entro il 2020.
L'anno scorso l'immunizzazione ha portato ad alcune vittorie importanti nella lotta contro la poliomielite, rosolia e materna e il tetano neonatale", ha spiega Margaret Chan, direttore generale dell'OMS. "Ma erano vittorie isolate. Polio è stato eliminato al 1 Paese, il tetano a 3, e rosolia in 1 regione geografica. La sfida è ora quella di ottenere guadagni di questo tipo la norma. 
L' immunizzazione previene da 2 a 3 milioni di decessi ogni anno; tuttavia, un ulteriore 1,5 milioni di decessi potrebbero essere evitati se la copertura vaccinale globale migliora. 
Oggi, si stima che 18,7 milioni di bambini ancora non fanno le vaccinazioni di routine per le malattie prevenibili, come la difterite, pertosse e tetano.
Nel 2012, l'Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato il piano globale d'azione Vaccine (GVAP), l'impegno a garantire che nessuno rimette in vaccinazioni vitali.Nonostante gli aumenti di copertura vaccinale in alcune regioni e paesi lo scorso anno, gli obiettivi di vaccinazione a livello mondiale rimangono fuori pista.
Leggete il testo qui
http://www.who.int/entity/campaigns/immunization-week/2016/en/index.html

domenica 24 aprile 2016

PER I COMUNI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21.4.2016 (a pag.63) è stato pubblicato un avviso del Ministero dell' Ambiente relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido.
A partire dalla data di pubblicazione e per i prossimi 180 giorni possono essere presentate domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul bando per il Fondo Kyoto, per un totale di oltre 247 milioni di euro disponibili per finanziare interventi di efficienza energetica nelle scuole. I requisiti di ammissione al finanziamento restano invariati rispetto al bando precedente.
Possono presentare domanda di concessione del finanziamento i soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici di cui alla lettera a); i Fondi Immobiliari chiusi di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale n. 66 del 2015”.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per il Clima e l’Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
Il testo completo del decreto ministeriale n.40 del 2016, del decreto interministeriale n. 66 del 2015 e la documentazione utile per la presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili all’indirizzowww.minambiente.it
Se qualcuno non presenterà la richiesta, poi non potrà lamentarsi di non ricevere mai soldi dallo Stato.

IL PARLAMENTO DOPO TANTI ANNI ANCORA NON HA REGOLAMENTATO L'ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA DEI PARTITI E COSI' POCHI PRENDONO IL POTERE E LI GESTISCONO IN MANIERA ANTIDEMOCRATICA

In questo 25 aprile in cui tutti celebriamo la ricorrenza della liberazione, dovremmo cercare di capire cosa è che non ha funzionato, come mai i valori nati dalla resistenza sono stati perduti da molti. 
La Costituzione, scritta da quelle persone che, pur appartenendo a parti diverse, a diverse ideologie, hanno trovato la forza di scrivere tante cose giuste e ancora valide, ancora è inapplicata in molti punti ,(ma già c'è chi la vuole cambiare). 
Molto importante sarebbe che il Parlamento varasse, dopo tanti anni, la legge di attuazione dell’art. 49 della Costituzione secondo cui «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
Infatti questo tanto invocato “metodo democratico” che dovrebbe rappresentare la condizione essenziale della esistenza dei partiti non è stato ancora regolamentato, lasciando loro (a tutti i livelli) la più ampia libertà organizzativa interna. tanto che talora (come si legge ogni tanto sulla stampa) non riescono neanche a garantire la democraticità delle loro decisioni.
Ha scritto Piero Calamandrei: "L’organizzazione democratica dei partiti è un presupposto indispensabile perché si abbia anche fuori di essi vera democrazia".




IL 25 APRILE: PER NON DIMENTICARE

Per commemorare questo giorno ho ripreso quanto l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha scritto sul proprio sito: "Il 25 aprile cade quest'anno in un complesso di vicende europee che riporta l'orologio della storia in un tempo dove la civiltà e le pratiche democratiche erano pesantemente oscurate. Una profonda crisi economica da cui si riesce con difficoltà a vedere una via d'uscita, il proliferare di movimenti di chiara marca neonazista e neofascista che arrivano fin dentro i governi, e il panorama drammatico di decine di migliaia di immigrati in fuga da guerre e disperazione che ricevono come risposta dalla politica e dalle istituzioni quasi esclusivamente muri e abbandono, devono far riflettere tutti sull'inquietante e gravissima china che sta prendendo il vivere civile. Non è questa la società che sognavano i combattenti per la libertà. Non è questo il futuro cui aspiravano, deprivato di coscienza, senso di responsabilità, solidarietà":
L'Italia è cambiata perché non ci sono più i Pertini, i De Gasperi, gli Amendola e tutti gli altri che avevano combattuto per liberare l'Italia e che avevano dei valori, che hanno amministrato per decenni il nostro Paese ispirandosi a quegli ideali. Ci sono città in cui non viene celebrata questa ricorrenza, chiedete a quei Sindaci il perché. 

L'AMMINISTRAZIONE SE CI SONO FONDATI MOTIVI PUO' REVOCARE UNA UNA GARA E NON PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO

Una interessante sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V n. 1600 del 21 aprile 2016 in merito alla responsabilità derivante da revoca di una gara.
Con bando pubblicato il *** la Regione *** aveva indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti del territorio regionale, prevedendo tra l’altro la progettazione e la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti “a caldo”, con un processo di pirolisi e gassificazione, volti alla valorizzazione energetica dei rifiuti urbani indifferenziati secondo tale modalità di trattamento.
Il servizio veniva provvisoriamente aggiudicato alla costituenda Ati con mandataria ***a. e mandanti le società *** ma tale aggiudicazione provvisoria veniva revocata dalla Giunta regionale  in seguito allo svolgimento di un referendum sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare recante, tra l’altro, divieto di realizzazione o di utilizzazione sul territorio regionale di impianti di trattamento “a caldo”.
La deliberazione di revoca veniva impugnata dinanzi al TAR *** dalla aggiudicataria provvisoria, ma il TAR respingeva tale ricorso  e mentre la nuova Giunta regionale aveva avviato un nuovo programma di gestione dei rifiuti con obiettivi del tutto opposti a quelli del precedente programma, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale della legge di approvazione referendaria  sul rilievo della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.
Nel frattempo l’Amministrazione regionale proseguiva la formazione dei nuovi programmi sulla gestione dei rifiuti, con l’incremento tendenziale della raccolta differenziata e la riduzione al minimo di quanto conferire in discarica e con una nuova deliberazione stabiliva  di confermare la revoca della procedura di gara al tempo indetta, sostenendo il superamento del sistema della termovalorizzazione rispetto ai nuovi indirizzi di gestione.
Naturalmente veniva proposto un nuovo ricorso avanti al TAR.che veniva accolto con l'invito alla regione a concludere la gara revocata.
Pertanto la regione ricorreva avanti al consiglio di Stato che con la sentenza in esame affermando che 
Sotto tale profilo le deliberazioni finora rassegnate non risultano inficiate dai dedotti vizi di legittimità, né, come rilevato dai giudici di primo grado, possono essere interpretate come una semplice reiterazione del divieto di realizzare nel territorio regionale termovalorizzatori, questa sì in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
In primo luogo l’integrale nuovo disegno degli obiettivi permette di superare la lettura riduttiva operata dai giudici di primo grado, essendosi al cospetto di atti caratterizzati da un’amplissima discrezionalità attinenti a a scelte fondamentali per la comunità stanziata sul territorio regionale che non possono essere qualificati come una mera inottemperanza, rientrando piuttosto nell’ambito di una totale rivisitazione del programma generale gestione dei rifiuti regionali e delle scelte delle relative modalità operative.
In secondo luogo i provvedimenti degli organi regionali risultano coerenti o quanto meno non incompatibili con la direttiva del Parlamento europeo 19 novembre 2008 n. 98, ed in particolare degli artt. 4 e 11.
In merito alla richiesta di indennizzo avanzata dall'impresa la Sezione ha richiamato una propria precendete Sentenza, n. 3453/2015 secondo cui può qualificarsi atto di "revoca", ma al più di un atto di ritiro, trattandosi di un diniego di aggiudicazione provvisoria, sicché non può in alcun modo invocarsi, né quale parametro di legittimità, né a fini indennitari, quanto disposto dall' art. 21-quinquies, L. n. 241 del 1990. Infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195) ha più volte chiarito che la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11 comma 11, art. 12 e art. 48 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, non spettando nemmeno l'indennizzo di cui all' art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241, poiché in tal caso si è di fronte al mero ritiro (o all'annullamento) di un provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, e non a una revoca di un atto amministrativo "ad effetti durevoli", come previsto dalla disposizione sulla indennizzabilità della revoca.

sabato 23 aprile 2016