domenica 10 aprile 2016

LO STABILE MANTENIMENTO DI OPERE BALNEARI OLTRE IL PERIODO ESTIVO NON E' COMPATIBILE CON LE ESIGENZE PAESAGGISTICHE DEL LITORALE SABBIOSO


Lo stabile mantenimento di opere balneari è incompatibile con le esigenze paesaggistiche del litorale sabbioso.
Il Consiglio di Stato Sezione VI con una sentenza n. 2892/2015 ha ritenuto che la presenza di strutture amovibili (peraltro indicate in modo generico)  sia compatibile con il paesaggio durante la stagione balneare - nel periodo di più intensa fruizione dell'area - e non anche nel restante periodo dell'anno, in presenza di inferiore domanda sociale. 
In particolare il Collegio ha ritenuto che sull'area dunale  siano consentite opere al servizio del turismo, come quelle funzionali alla balneazione, nei limiti consentiti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio  che ammette "nuove costruzioni soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale". Anche nell'area annessa sono autorizzabili "chioschi e costruzioni (...) .movibili e/o precari".
Nella medesima zona, in quanto soggetta a vincolo paesaggistico, gli interventi sono comunque subordinati al parere della Soprintendenza, tenuta ad esprimersi - ai sensi dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 - entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, fermo restando poi che, dopo sessanta giorni, "l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".
I Collegio ha poi tenuto conto del principio - da tempo affermato in giurisprudenza, ma ora anche legislativamente sancito - secondo cui costituiscono "nuove costruzioni", che implicano una modifica dello stato dei luoghi rilevante ai fini giuridici,, i manufatti destinati al soddisfacimento di esigenze in sé stabili, indipendentemente dai materiali usati e dal carattere amovibile rispetto al suolo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 13 giugno 2006, n. 3490; III, 12 settembre 2012, n. 4850; VI, 24 novembre 2014; cfr. anche art. 3, comma 1, lettera e.5), del DPR n. 380/2001 - Testo unico dell'edilizia - sulla qualificazione come "nuove costruzioni" di "strutture di qualsiasi genere (...) che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee").
Quando pertanto, come nel caso di specie, nella valutazione dell'Amministrazione il pregio paesaggistico richieda che solo manufatti amovibili possano essere stimati compatibili con il vincolo, è normale che di tali manufatti si preveda la rimozione, quando cessa l'esigenza stagionale che ne aveva richiesto l'installazione.

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