martedì 12 aprile 2016

UNA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA INTERVIENE ANCORA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Una nuova Sentenza della Corte di Giustizia Europea Sezione I in data 7 aprile 2016, C-324/14 torna ad occuparsi degli appalti affrontando alcuni punti importanti come i limiti dell'avvalimento; l'unitarietà dell’offerta; la ripetizione di gara in caso di mancato esame di offerta ammissibile
Per quanto concerne l'avvalimento negli appalti pubblici secondo la Corte la normativa europea deve essere interpretata nel senso che: in primo luogo è riconosciuto il diritto di qualunque operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché sia dimostrato all'amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l’offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto; in secondo luogo, non è escluso che l’esercizio di tale diritto possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto in questione e delle finalità dello stesso. Così  l’art. 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell’oggetto di un determinato appalto e delle finalità dello stesso, l’amministrazione aggiudicatrice può, in circostanze particolari, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, indicare espressamente nel bando di gara o nel capitolato d’oneri regole precise secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, purché tali regole siano connesse e proporzionate all'oggetto e alle finalità di detto appalto.
In merito invece ai  principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all'art. 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’apertura delle offerte presentate nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, accetti la richiesta di un operatore economico, che abbia presentato un’offerta per l’intero appalto in questione, di prendere in considerazione la sua offerta ai fini dell’assegnazione solo di determinate parti di tale appalto.
I medesimi principi di parità di trattamento e di non discriminazione, devono essere interpretati nel senso che richiedono l’annullamento e la ripetizione di un’asta elettronica alla quale un operatore economico che aveva presentato un’offerta ammissibile non sia stato invitato, e ciò anche se non può essere accertato che la partecipazione dell’operatore escluso avrebbe modificato l’esito dell’asta.
Poichè il Governo dovrà modificare alcuni punti del nuovo Codice degli appalti per tener conto delle numerose osservazioni pervenute da: Consiglio di Stato, Conferenza stato regioni e Commissioni parlamentari, sarebbe opportuno che tenesse conto anche di questa sentenza 
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