martedì 12 aprile 2016

LA SPECIALE COMMISSIONE DEL CONSIGLIO DI STATO HA ESPRESSO IL PROPRIO PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La Commissione speciale del Consiglio di Stato sotto la presidenza del consigliere Franco Frattini il 17 marzo ha esaminato la proposta di schema di decreto legislativo recante “modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”. Con il parere 785/2016 il Consiglio ha formulato una lunghissima serie di osservazioni e di appunti non solo di carattere formale.
In particolare l'attenzione della Commissione si è appuntata:
  • sull'art. 18 del decreto legislativo, recante modifiche all’art. 21 (“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica”) del CAD.
  • sull'articolo 25, con il quale si procede a modificare l’art. 27 (“Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e conservatori”) del CAD.
  • sull'articolo 46 che modifica l’art. 56 (“Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze”) del CAD prevedendo, tra l’altro, che “alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni (delle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado) si provvede nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003”. Tale novella deve, inoltre, essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 62, comma 5, lettera b) del decreto legislativo in esame, il quale - modificando l’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 - prevede che “le sentenze e le altre decisioni rese dall'autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati”.
  • sull'articolo 64 che abroga - in conformità con quanto previsto dal criterio direttivo recato dall' art.1, comma 1, lettera r) della più volte citata norma di delega - alcune disposizioni a far data dall'entrata in vigore del decreto in esame.
  • sull'art. 1 (“Definizioni”) del CAD.
  • sull'art. 7 (“Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza”) del CAD, la Commissione speciale rileva che il primo periodo stabilisce che “gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'Agid, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica degli standard di mercato”.
  • sull'articolo 17 del decreto legislativo, recante modifiche all'art. 20 (“Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”) del CAD, la Commissione speciale rileva che, in base a tale disposizione, “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
  • sull’articolo 19 con il quale si procede a modificare l’art. 22 (“Copie informatiche di documenti analogici”) del CAD, la Commissione speciale osserva che la disposizione in esame aggiunge al comma 3 del citato art. 22 un ulteriore periodo, ai sensi del quale “il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia”.
  • sull'articolo 37, in merito al quale la Commissione speciale osserva che il medesimo introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 43 (“Riproduzione e conservazione dei documenti”) del CAD, ai sensi del quale “se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71”
  • sull’articolo 38 che reca alcune modifiche all’art. 44 (“Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”) del CAD, introducendo, in particolare, specifici requisiti per la gestione informatica dei documenti digitali.
  • sull’articolo 42 che interviene sull’articolo 51 del CAD stabilendo che l’Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica al fine di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.
  • sull’articolo 52 che reca modifiche all’art. 64 del CAD, introducendo un’organica disciplina del “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali”, ovvero il cosiddetto SPID, definito dal medesimo articolo come “insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l’accesso ai servizi in rete” attraverso l’utilizzo di un solo nome utente e password.
In ordine a quanto sopra il Consiglio ha chiesto al Governo chiarimenti.....

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