venerdì 8 aprile 2016

AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI RIUSLTATO GLI OBIETTIVI AL PERSONALE VANNO ASSEGNATI ALL'INIZIO DELL'ANNO

Più volte ho sottolineato come nel rispetto della correttezza dei rapporti con il personale fisse necessario assegnare gli obiettivi al personale all'inizio dell'anno per poter poi attivare correttamente la premialità corrispondente al raggiungimento degli indicatori fissati al raggiungimento degli obiettivi. 
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Liguria, con deliberazione n. 23 del 21 marzo scorso, pubblicata solo oggi ha preso i esame l’art. 15 comma 5 del CCNL  1° aprile 1999 relativo alla parte variabile del fondo integrativo del personale dei Comuni.
La questione all’esame riguardava l’attribuzione di alcune somme al personale di u Comune di quella regione.
La Corte in primo luogo ha riscontro come per una serie di motivi gli obiettivi fossero assegnati ex post e come vi fosse un’anomala tendenza a conferire posizioni organizzative per periodi estremamente brevi.
Successivamente la Corte ha preso in esame l’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, tuttora in vigore per la parte normativa, che prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti”.
Pertanto, l’incremento della parte variabile del fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini.
Appare inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di 5 incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico.
Il Comune di ***, invece, negli esercizi 2013 – 2014 ha svolto tale adempimento con notevole ritardo, e cioè nei mesi di ottobre 2013 e agosto 2014, quando ormai larga parte dell’attività dei dipendenti era stata svolta.
Pertanto, l’eventuale corresponsione della retribuzione variabile perderebbe il suo carattere di pregnante stimolo a conseguire un risultato difficile da ottenere per assumere quello, del tutto estraneo alla sua funzione, di compensare prestazioni già svolte o in corso di svolgimento quasi ultimato.
Non a caso il Segretario generale, consapevolmente, ha evitato di corrispondere le risorse del fondo integrativo per il personale dipendente destinate a compensare la “innovazione quali-quantitativa dei servizi complessivi dell’Ente”.
Sul punto non si può non rilevare come, effettivamente, la giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria per l’erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna n. 274/2007; Sezione giurisdizionale della Lombardia 8 luglio 2008, n. 457; Sezione giurisdizionale del Lazio 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della Campania 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; Sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853). Pertanto, confermando quanto sinora disposto dal Comune di ***, la Sezione ritiene che non vi siano le condizioni contrattuali per procedere all’erogazione della parte variabile retributiva prevista dall’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, relativamente agli anni 2013 e 2014.
La deliberazione la trovate qui:

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