Più volte ho sottolineato come nel rispetto della correttezza dei rapporti con il personale fisse necessario assegnare gli obiettivi al personale all'inizio dell'anno per poter poi attivare correttamente la premialità corrispondente al raggiungimento degli indicatori fissati al raggiungimento degli obiettivi.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della
Liguria, con deliberazione n. 23 del 21 marzo scorso, pubblicata solo oggi ha
preso i esame l’art. 15 comma 5 del CCNL
1° aprile 1999 relativo alla parte variabile del fondo integrativo del
personale dei Comuni.
La questione all’esame riguardava l’attribuzione di
alcune somme al personale di u Comune di quella regione.
La Corte in primo luogo ha riscontro come per una
serie di motivi gli obiettivi fossero assegnati ex post e come vi fosse un’anomala
tendenza a conferire posizioni organizzative per periodi estremamente brevi.
Successivamente la Corte ha preso in esame l’art.
15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, tuttora in vigore per la parte normativa, che
prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile del
fondo integrativo per il personale dipendente in caso di “attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti”.
Pertanto, l’incremento della parte variabile del
fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi
servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta
positiva sui cittadini.
Appare inevitabile che la scelta dei nuovi servizi,
di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i
primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio
precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti,
trasformando uno strumento di 5 incentivazione della produttività e del merito
in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del
dipendente pubblico.
Il Comune di ***, invece, negli esercizi 2013 –
2014 ha svolto tale adempimento con notevole ritardo, e cioè nei mesi di
ottobre 2013 e agosto 2014, quando ormai larga parte dell’attività dei
dipendenti era stata svolta.
Pertanto, l’eventuale corresponsione della
retribuzione variabile perderebbe il suo carattere di pregnante stimolo a
conseguire un risultato difficile da ottenere per assumere quello, del tutto
estraneo alla sua funzione, di compensare prestazioni già svolte o in corso di
svolgimento quasi ultimato.
Non a caso il Segretario generale, consapevolmente,
ha evitato di corrispondere le risorse del fondo integrativo per il personale
dipendente destinate a compensare la “innovazione quali-quantitativa dei
servizi complessivi dell’Ente”.
Sul punto non si può non rilevare come,
effettivamente, la giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la
responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e
dei Responsabili del personale e della ragioneria per l’erogazione di compensi
di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del
lavoro (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna n. 274/2007;
Sezione giurisdizionale della Lombardia 8 luglio 2008, n. 457; Sezione
giurisdizionale del Lazio 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della
Campania 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio
2003 n. 44; Sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853).
Pertanto, confermando quanto sinora disposto dal Comune di ***, la Sezione
ritiene che non vi siano le condizioni contrattuali per procedere
all’erogazione della parte variabile retributiva prevista dall’art. 15, comma 5
del CCNL 1 aprile 1999, relativamente agli anni 2013 e 2014.
La deliberazione la trovate qui:
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