sabato 9 aprile 2016

L'OBBLIGO DI RIPRISTINO O DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Molti Comuni dimenticano di provvedere all'abbattimento degli abusi edilizi.
La Corte di Cassazione, sezione III, con la Sentenza del 10 marzo 2016, n. 9949 ha affrontato ancora una volta il delicato tema dei reati edilizi, e specificamente in materia di ripristino o demolizione dello stato dei luoghi anteriore alla realizzazione del fabbricato abusivo.
Al riguardo la Corte ha ribadito che l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, ultimo comma, D.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale. 
Si tratta di un reato permanente.Il ripristino dei luoghi deve essere fatto dal condannato, a nulla valendo il fatto che nel frattempo abbia provveduto ad alienare il bene.

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