Le argomentazioni del TAR sono state le seguenti:
"L'art. 86 comma 3, del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, DPR 6 giugno 2001 n. 380.
Tale assimilazione comporta che, in assenza di specifica previsione per gli impianti in questione, gli stessi debbano ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica impressa dagli strumenti urbanistici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III , 5 febbraio 2013 n. 687; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2011 n. 3646) .
Da tale principio discende che tale tipo di impianti possa essere localizzato anche in aree nelle quali l’edificazione sia subordinata dallo strumento urbanistico alla previa redazione di un piano attuativo, in quanto si tratta di infrastrutture che, non potendo essere assimilate alle normali costruzioni edilizie, non sono assoggettate alle prescrizioni urbanistico edilizie preesistenti che si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio (cfr. ex pluribus Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 100), e che, qualora, come nel caso di specie, sia stato già approvato un piano attuativo, la realizzazione dell’impianto possa essere negata solo ove ricorra una condizione di effettiva ed assoluta incompatibilità con le previsioni del piano.
Tale condizione non sussiste nel caso di specie......
Pertanto, contrariamente a quanto reiteratamente affermato dal Comune nei provvedimenti impugnati, non sussiste alcun contrasto con le previsioni del piano attuativo.
Da quanto esposto emerge l’infondatezza anche della tesi del Comune secondo la quale dovrebbe procedersi ad una previa variazione delle previsioni del piano attuativo per consentire l’inserimento dell’infrastruttura.
Infatti l’istanza per la realizzazione dell’impianto è stata presentata con l’espresso assenso della Società Team Immmobiliare Srl (cfr doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), proprietaria delle aree comprese nel piano attuativo dalla stessa presentato, e l’impianto, non comportando alcun sostanziale mutamento del disegno edificatorio previsto dall’elaborato progettuale, non incide sui suoi criteri informatori.
Parimenti privo di fondamento è il capo di motivazione del diniego che fa riferimento alla mancata previsione di una accesso all’impianto dalla pubblica via, atteso che, una volta valutata la conformità dell’istanza alla disciplina applicabile al titolo richiesto, il rilascio del provvedimento abilitativo assume carattere vincolato, e l’eventuale interclusione può essere ovviata con la possibilità di ottenere, in via consensuale o giudiziale, la costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c. (cfr. Tar Veneto, sez. II, 8 febbraio 2016, n. 127; id. 12 gennaio 2011, n. 37; Consiglio di Stato, parere Sez. II, 27 febbraio 2002, n. 2559/2001).
E’ inoltre erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, secondo la quale l’area interessata dall’intervento dovrebbe essere ceduta al Comune al pari delle altre aree con destinazioni ad uso pubblico, in quanto l’art. 86, comma 3, del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259, nell’affermare l’assimilazione di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, precisa che restano “di proprietà dei rispettivi operatori”.
In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure di carenza di presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria di cui al secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo e al secondo e terzo dei motivi aggiunti, devono essere annullati i dinieghi impugnati".
Ancora una volta viene reiterato il principio secondo cui di fronte all'inerzia delle amministrazioni comunali le imprese che si occupano di telefonia cellulare possono fare quello che vogliono.....
Mi auguro che la prossima amministrazione che andrà a gestire il Comune dove vivo, provveda a sanare questa gravissima carenza.
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