sabato 9 aprile 2016

IL COMUNE DEVE DELIBERARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE ENTRO LA DATA FISSATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ALTRIMENTI SONO NULLE

L’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”. L'art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, con riferimento alla TARI dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
Al riguardo il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, con una sentenza dell'8 aprile scorso n. 392 ha ritenuto che:
- l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
- l’art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, con riferimento alla TARI dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” 
- con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell’art. 151 del TUEL è stato differito al 30 luglio 2015. 
Nell’osservare come la deliberazione oggetto di gravame risulti adottata oltre il termine legale, coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione, va rammentato che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014 n. 3808) ha condivisibilmente affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”). 
Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al (e non ricomprenda, di conseguenza, il) termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 n. 6400).
Non si tratta di una decisione innovativa, in quanto più volte la Giustizia amministrativa si è espressa in questo seno, ma la questione è da tener presente per i danni erariali conseguenti nei confronti del bilancio comunale.

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