domenica 17 aprile 2016

UNA INTERESSANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'ART. 71 DEL TUEL

Da tempo ho sollevato presso il Parlamento con una petizione il problema che viene creato dal voto disgiunto nei Comuni superiori a 15.000 abitanti ma anche dall'utilizzo in maniera impropria di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 71 del TUEL che recita: "Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno".
Ora una sentenza del 14.4.2016 n. 1477 la Sezione V del Consiglio di Stato ha ribadito che la norma citata  consente di ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno,  anche nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto; invero il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari. 
Il principio, è in linea con la giurisprudenza secondo la quale il mero sospetto del cosidetto inquinamento delle consultazioni, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità. 
L’aver introdotto la possibilità che il voto espresso per il candidato consigliere di una lista diversa da quella per la quale è stato espresso il voto per il candidato sindaco sia valido non esclude che nei comuni, in cui ciò non è possibile, sia consentito, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, continuare ad applicare la risalente normativa per la quale in tali casi è inefficace il voto di preferenza e salvo il voto di lista.

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