martedì 19 aprile 2016

IL DANNO ERARIALE DA DISSERVIZIO

Sempre più spesso i cittadini lamentano problemi relativa a servizi che funzionano poco e male, spesso alle proteste e ai mugugni non segue nulla.
In base alla normativa della Corte dei conti non esistono casi di responsabilità contabile specifici o tipizzati, ma in questi anni comincia a farsi strada il concetto del  "danno da  disservizio".
Questo tipo di danno si caratterizza per l'inosservanza di doveri del pubblico dipendente o, nel caso di esternalizzazione del servizio, da parte della ditta incaricata, con conseguente diminuzione di efficienza del servizio sia per quantità che per qualità.
Oramai esistono molte sentenze della Corte dei conti su questo tema; tra quelle recenti desidero ricordare : Corte dei conti Lazio n.4/2016, Emilia e Romagna, n. 1/2016, Centrale di appello, n.55/2016, n. 88/2016, ecc.
La fattispecie corrisponde ad una mancata resa della prestazione dovuta dal dipendente pubblico.
In molti casi si tratta ad esempio di questioni legate ad una inadeguata funzionalità del SSN (ad esempio per ridotto funzionamento di costosi strumenti diagnostici come TAC, PET, ecc.), dovuto  ad una disorganizzazione del rispettivo per una condotta commissiva oppure ad un comportamento omissivo, connotato da dolo o da colpa grave, del pubblico dipendente.
Si tratta di un comportamento ascrivibile di norma a dipendenti pubblici ma, in relazione alla fattispecie può coinvolgere anche amministratori locali e Direttori generali di ASL:
Per quanto riguarda la quantificazione del danno si tratta spesso di valutazioni differenti da caso a caso rimesse al giudice.
Per quanto riguarda l'iniziativa può essere un consigliere comunale di opposizione, una associazione, ma anche un semplice cittadino.
In ogni caso l'esposto o la segnalazione devono essere scritti in maniera circostanziata, tale da consentire la rilevazione del nesso causale tra il comportamento e il fatto e da permettere l'individuazione delle responsabilità 

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