Le sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con una decisione del 13 aprile scorso, n. 15427 hanno dato una interpretazione decisiva su problema della modalità di applicazione della prescrizione per i reati di abuso edilizio.
Al riguardo le citate sezioni hanno ritenuto che il periodo di sospensione del processo disposto dal giudice nelle ipotesi di presentazione di istanza per la concessione in sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio, e, in caso di successive istanze di rinvio del processo dinanzi al giudice penale ed all’esito negativo della domanda amministrativa di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, si applicano le disposizioni previste dall’art. 159 comma 1 par. 3) del codice penale per effetto di richieste di rinvio su istanze del privato
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