domenica 17 aprile 2016

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI DPR PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'Adunanza Speciale del Consiglio di Stato, tenutasi il 22 marzo scorso ha esaminato lo schema di DPR recante “Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti  amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 
Al riguardo il Consiglio di Stato ha osservato in particolare quanto segue:
Lo schema di regolamento in esame attua uno degli strumenti di riforma amministrativa contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124. L’obiettivo è quello di semplificare e accelerare la realizzazione di interventi rilevanti per il sistema Paese secondo un meccanismo (di cd. fast track procedure) il quale:
- individui, con cadenza annuale, i procedimenti amministrativi per i quali vi sia l’interesse pubblico ad una accelerazione dell’iter (nell’ambito di categorie procedimentali definite ex ante);
- riduca, se del caso, i termini per la loro realizzazione fino alla metà;
- ricorra, ove necessario, a poteri di sostituzione delle amministrazioni inadempienti.
La disciplina della fast track procedure qui in esame assume particolare importanza anche al fuori dalla dimensione giuridica e amministrativa, poiché con essa si prende atto della rilevanza del ‘fattore-tempo’, soprattutto per gli interventi più rilevanti del sistema Paese.
Tale fattore assume un ruolo centrale nel diritto amministrativo moderno, e si connette a principi fondamentali di rango costituzionale (quali l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., che vanno declinati ‘in concreto’ con una efficace scadenza temporale), ma anche sovranazionale (cfr. in particolare l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce al cittadino un diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate dall’amministrazione pubblica, oltre che con imparzialità ed equità, anche “entro un termine ragionevole”).
Inoltre, il ‘fattore-tempo’ assume un “valore ordinamentale fondamentale” quale componente determinante per la vita e l’attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l’incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa privata ex art. 41 Costituzione. Assume pertanto rilievo decisivo la ‘dimensione economica’ del diritto amministrativo e, quindi, anche dell’intervento oggetto del presente parere; dimensione di cui questo Consiglio di Stato deve essere consapevole nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’intervento in oggetto introduce uno strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, accanto a quelli sulla SCIA e sulla conferenza di servizi.
Ciò che caratterizza il regolamento in esame e lo differenzia dalle iniziative precedenti è:
a) la sua portata generale ex ante, riguardando esso tutti i procedimenti relativi “a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali”;
b) la sua flessibilità ex post, dovendo trovare applicazione solo nei confronti degli specifici procedimenti, rientranti nelle tipologie elencate ex ante, per i quali si ravvisi in concreto un interesse pubblico alla loro accelerazione;
c) la posizione centrale attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri nelle determinazioni acceleratorie, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia degli organi ordinariamente preposti ai procedimenti.
La scelta di affidare all’Autorità politica di vertice la sostituzione dell’Amministrazione inadempiente potrebbe, in astratto, destare perplessità, ove ci si ponga solo in un’ottica storico-sistematica.
Tuttavia, in un’ottica di riforma e di rilancio quale quella che indubbiamente ispira la legge n. 124 del 2015, l’opzione, oltre che conforme agli scopi innovatori perseguiti, è in linea con l’assetto costituzionale delle competenze.
Sebbene con il presente regolamento si preveda un ruolo di tipo amministrativo-gestionale in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, indubbiamente di profilo inferiore rispetto alle competenze di indirizzo politico e di alta amministrazione disegnate nell’art. 5 della legge n. 400 del 1988, ciò non appare in contrasto con le sue competenze istituzionali quali si desumono dal disegno costituzionale.
Invero, l’art. 95 della Costituzione attribuisce a quest’organo di vertice anche la funzione di mantenere l’unità di indirizzo amministrativo, anche promuovendo e coordinando l’azione dei Ministri: il potere sostitutivo appare in tale prospettiva uno strumento di promozione e coordinamento, coerente con quello previsto per l’altro meccanismo di semplificazione dei procedimenti complessi: la conferenza di servizi (già richiamata retro).
La scelta ordinamentale in esame ha altresì, e comunque, lo scopo di perseguire il fine, pure di rango costituzionale, del buon andamento dell’Amministrazione e, come si è visto retro, al punto 1, di rilanciare un valore ordinamentale fondamentale in relazione a interventi rilevanti per il sistema Paese.
La Commissione speciale rileva, tuttavia, che per garantire la riuscita del disegno acceleratorio perseguito è necessario che:
- il relativo meccanismo sia in grado di funzionare fluidamente (proprio in omaggio a quel fondamentale ‘fattore-tempo’ prima richiamato);
- si rispettino, al tempo stesso, le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento, l’autonomia degli enti territoriali e le competenze dei singoli Ministri;
- siano previsti strumenti di monitoraggio e verifica.
Nello schema di DPR manca una disciplina specifica del monitoraggio ex post, pur costituendo esso uno strumento cruciale per il successo o per il fallimento di una riforma (si rinvia per maggior dettaglio al citato parere del 24 febbraio 2016, n. 515).
La Commissione speciale ritiene che occorra dedicare al monitoraggio un articolo ad hoc e, se del caso, individuando una sede competente tra gli organismi già esistenti (essa potrebbe essere, nella più accentuata valorizzazione delle autonomie territoriali, la Conferenza Stato-Regioni, o la Conferenza Unificata)
Sarebbe opportuno stabilire anche modalità e tempi del monitoraggio, e considerare infine la eventuale previsione di una relazione annuale al Parlamento.
Per leggere tutto il provvedimento andate qui.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjaw/~edisp/nsiga_4077702.doc

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