La Corte dei Conti, Sezione
regionale di Controllo per la Regione Sicilia con deliberazione n. 70 del 9
marzo scorso ha formulato il proprio parere in merito ad un quesito relativo
all'obbligo della corresponsione delle tariffe per servizi a domanda individuale
da parte delle società sportive.
Al riguardo il Collegio dopo
aver confermato che i servizi a domanda individuale sono identificati in tutte
quelle attività "gestite direttamente dall'ente", poste in essere
dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta
dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo
per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione, stante la
volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a
quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.
Al di fuori delle prestazioni
dichiarate gratuite per legge, i servizi pubblici a domanda individuale sono
soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.
Pertanto, nel caso di specie,
in cui risulta che l'Ente abbia affidato la gestione degli impianti sportivi a
soggetti terzi, costituiti da società, non sussiste l'obbligo di copertura
minima derivante da tariffa per le società sportive, atteso che l'ente non
gestisce direttamente queste attività, bensì si avvale delle società che
usufruiscono degli impianti sportivi.
Peraltro il Collegio ha anche ribadito
che nel caso in cui, a seguito
dell’affidamento diretto, ove consentito, o con procedura di gara, si sia in
presenza di una convenzione che disciplina il rapporto tra l’ente locale e la
società sportiva e quindi della volontà dell’Ente di concedere l’uso
dell’impianto sportivo a terzi verso un corrispettivo, questo aspetto deve
essere responsabilmente valutato, soprattutto in relazione alle posizioni
negoziali da cui muovono le parti contrattuali.
In altri termini, oltre all'osservanza dei criteri di razionalità, correttezza
e adeguatezza dell'azione e di proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi
conseguiti - che, in definitiva, riprendono i principi del buon andamento
dell’azione amministrativa - deve essere valutata, nell'attuazione della scelta
di discrezionalità amministrativa di propria competenza, anche la convenienza
economica da parte dell’Ente concedente, nonché la compatibilità, in termini di
sostenibilità, del piano di ripartizione dei costi eventualmente adottato, con
riguardo alla salvaguardia degli equilibri finanziari e di bilancio dell’Ente.
A tale riguardo, si rappresenta che la giurisprudenza contabile in tema di
assegnazione a terzi di beni di natura simile a quella oggetto dei richiesti
pareri ha evidenziato in più occasioni (cfr. ex multis, Sezione giurisdizionale
per la Toscana, sentenza n. 96 del 23 maggio 2014; Sezione giurisdizionale per
il Veneto, sentenza n.323 del 21 aprile 2009) come l’assegnazione senza un
adeguato corrispettivo, ovvero l’omessa previsione di un canone di concessione,
si configuri come una scelta antieconomica e dannosa, in presenza di spese che
non trovano copertura con i canoni versati dai concessionari, ovvero in
presenza di condizioni economiche non remunerative, che avevano esposto
l’amministrazione locale a perdite gestionali crescenti.
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