venerdì 8 aprile 2016

LE SOCIETA' SPORTIVE DEVONO PAGARE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE?

La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Regione Sicilia con deliberazione n. 70 del 9 marzo scorso ha formulato il proprio parere in merito ad un quesito relativo all'obbligo della corresponsione delle tariffe per servizi a domanda individuale da parte delle società sportive.
Al riguardo il Collegio dopo aver confermato che i servizi a domanda individuale sono identificati in tutte quelle attività "gestite direttamente dall'ente", poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione, stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.
Al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.
Pertanto, nel caso di specie, in cui risulta che l'Ente abbia affidato la gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi, costituiti da società, non sussiste l'obbligo di copertura minima derivante da tariffa per le società sportive, atteso che l'ente non gestisce direttamente queste attività, bensì si avvale delle società che usufruiscono degli impianti sportivi.
Peraltro il Collegio ha anche ribadito che nel caso in cui, a seguito dell’affidamento diretto, ove consentito, o con procedura di gara, si sia in presenza di una convenzione che disciplina il rapporto tra l’ente locale e la società sportiva e quindi della volontà dell’Ente di concedere l’uso dell’impianto sportivo a terzi verso un corrispettivo, questo aspetto deve essere responsabilmente valutato, soprattutto in relazione alle posizioni negoziali da cui muovono le parti contrattuali. 
In altri termini, oltre all'osservanza dei criteri di razionalità, correttezza e adeguatezza dell'azione e di proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi conseguiti - che, in definitiva, riprendono i principi del buon andamento dell’azione amministrativa - deve essere valutata, nell'attuazione della scelta di discrezionalità amministrativa di propria competenza, anche la convenienza economica da parte dell’Ente concedente, nonché la compatibilità, in termini di sostenibilità, del piano di ripartizione dei costi eventualmente adottato, con riguardo alla salvaguardia degli equilibri finanziari e di bilancio dell’Ente.

A tale riguardo, si rappresenta che la giurisprudenza contabile in tema di assegnazione a terzi di beni di natura simile a quella oggetto dei richiesti pareri ha evidenziato in più occasioni (cfr. ex multis, Sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 96 del 23 maggio 2014; Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n.323 del 21 aprile 2009) come l’assegnazione senza un adeguato corrispettivo, ovvero l’omessa previsione di un canone di concessione, si configuri come una scelta antieconomica e dannosa, in presenza di spese che non trovano copertura con i canoni versati dai concessionari, ovvero in presenza di condizioni economiche non remunerative, che avevano esposto l’amministrazione locale a perdite gestionali crescenti.

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