Il Consiglio di Stato ha reso il parere
sullo schema di decreto legislativo presentato dalla Ministra Madia al Governo
sulla conferenza di servizi.
I punti principali del parere del
Consiglio di Stato sullo schema di decreto sono i seguenti:
La delega contenuta nell’art. 2 della
legge n. 124 del 2015 mira a riformare integralmente la conferenza di servizi,
il principale istituto di semplificazione in caso di procedimenti complessi,
che richiedono una valutazione contestuale tra plurimi interessi, sia pubblici
sia privati, in vista di un risultato finale unitario.
La delega si fonda su alcuni principi
innovativi (accanto ad altri confermativi della disciplina vigente), fra i
quali:
§ la riduzione delle ipotesi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria;
§ la possibilità di limitare l’obbligo di presenziare alle riunioni della
conferenza ai soli casi di procedimenti complessi;
§ la partecipazione in conferenza di un rappresentante unico, anche per le
amministrazioni statali;
§ l’espressa introduzione del potere di autotutela;
§ le nuove modalità di superamento del dissenso, che assume ora la forma di
un’opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lo schema si compone di due Titoli:
§ il Titolo I opera la completa riformulazione degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
§ il Titolo II contiene, invece, le disposizioni di coordinamento fra tale
disciplina generale e la normativa di settore che regola lo svolgimento della
conferenza di servizi.
L’importanza della formazione, della
comunicazione istituzionale, del monitoraggio.
Il Consiglio di Stato rileva che la
disciplina della conferenza di servizi è stata modificata in tutte le
legislature e da quasi tutti i Governi dal 1990 ad oggi; auspica che il futuro
decreto legislativo si riveli più efficace dei molteplici interventi
legislativi precedenti, ma ritiene altresì necessario chiedersi se, dopo tanti
tentativi, la soluzione non possa risiedere anche in interventi ulteriori e di
tipo diverso rispetto a quello dell’(ennesima) novella della legge n. 241.
Il parere auspica che, oltre alla
semplificazione procedimentale conseguibile con il nuovo testo, si debba
perseguire una semplificazione sostanziale, che si concretizzi in politiche
pubbliche capaci di regolare e graduare i diversi interessi, allo scopo di
rendere più agevole la loro composizione.
È necessario poi adottare misure ‘non
normative’ di sostegno alla riforma:
- la prima riguarda il ‘fattore umano’,
che ricopre un ruolo fondamentale per il successo della riforma. Occorrono
amministratori professionalmente ‘capaci’ e in grado di condurre il processo
decisionale verso decisioni corrette, tempestive e non incentrate solo su
profili giuridico-amministrativi: appare dunque indispensabile un programma
formativo ad hoc, che ben potrebbe essere affidato alla supervisione della
riformata Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA);
- occorre altresì che il Governo si
impegni in un’opera di comunicazione istituzionale delle potenzialità dei nuovi
strumenti e di diffusione della cultura del cambiamento, rivolta agli
amministratori, ma anche agli operatori privati;
- è necessario, infine, che la fase di
implementazione della riforma in atto venga accompagnata da adeguate misure di
monitoraggio delle prassi applicative, ricorrendo allo strumento della verifica
di impatto della regolamentazione (VIR).
Il parere raccomanda di chiarire se
sussista una distinzione, ovvero un rapporto di specialità fra le ipotesi di
conferenza “in forma simultanea” e quelle “in modalità sincrona”.
Una delle principali innovazioni della
riforma è il rappresentante unico delle amministrazioni statali. La Commissione
speciale esprime il proprio favore per una disciplina che appare bilanciata,
prevedendo:
- da un lato, una regolazione flessibile
del rapporto tra rappresentante unico e amministrazioni statali;
- dall’altro, la possibilità di
partecipazione e di intervento, ma senza diritto di voto, delle altre
amministrazioni.
Il parere rappresenta però l’esigenza:
- di specificare chi dispone la nomina del
rappresentante unico a livello periferico (per quello centrale c’è il
Presidente del Consiglio);
- di evitare che il rappresentante unico
(nell’ambito di decisioni assunte a maggioranza) risulti sistematicamente in
minoranza;
- di chiarire meglio quanti sono i
rappresentanti unici per gli enti, o i livelli, locali.
Molta importanza è stata posta alla
funzionalizzazione delle modalità di componimento del dissenso così per quanto
riguarda l’art. 14-quinquies, circa i rimedi per le amministrazioni
dissenzienti, il parere raccomanda al Governo di:
- reintrodurre l’obbligo di un dissenso
che sia espresso in sede di conferenza di servizi, pertinente, motivato e
costruttivo;
- valutare se sia funzionale risolvere
sempre al livello centrale la procedura di componimento e se ciò corrisponda
davvero ai principi di sussidiarietà e del ‘minimo mezzo’
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