domenica 24 aprile 2016

L'AMMINISTRAZIONE SE CI SONO FONDATI MOTIVI PUO' REVOCARE UNA UNA GARA E NON PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO

Una interessante sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V n. 1600 del 21 aprile 2016 in merito alla responsabilità derivante da revoca di una gara.
Con bando pubblicato il *** la Regione *** aveva indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti del territorio regionale, prevedendo tra l’altro la progettazione e la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti “a caldo”, con un processo di pirolisi e gassificazione, volti alla valorizzazione energetica dei rifiuti urbani indifferenziati secondo tale modalità di trattamento.
Il servizio veniva provvisoriamente aggiudicato alla costituenda Ati con mandataria ***a. e mandanti le società *** ma tale aggiudicazione provvisoria veniva revocata dalla Giunta regionale  in seguito allo svolgimento di un referendum sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare recante, tra l’altro, divieto di realizzazione o di utilizzazione sul territorio regionale di impianti di trattamento “a caldo”.
La deliberazione di revoca veniva impugnata dinanzi al TAR *** dalla aggiudicataria provvisoria, ma il TAR respingeva tale ricorso  e mentre la nuova Giunta regionale aveva avviato un nuovo programma di gestione dei rifiuti con obiettivi del tutto opposti a quelli del precedente programma, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale della legge di approvazione referendaria  sul rilievo della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.
Nel frattempo l’Amministrazione regionale proseguiva la formazione dei nuovi programmi sulla gestione dei rifiuti, con l’incremento tendenziale della raccolta differenziata e la riduzione al minimo di quanto conferire in discarica e con una nuova deliberazione stabiliva  di confermare la revoca della procedura di gara al tempo indetta, sostenendo il superamento del sistema della termovalorizzazione rispetto ai nuovi indirizzi di gestione.
Naturalmente veniva proposto un nuovo ricorso avanti al TAR.che veniva accolto con l'invito alla regione a concludere la gara revocata.
Pertanto la regione ricorreva avanti al consiglio di Stato che con la sentenza in esame affermando che 
Sotto tale profilo le deliberazioni finora rassegnate non risultano inficiate dai dedotti vizi di legittimità, né, come rilevato dai giudici di primo grado, possono essere interpretate come una semplice reiterazione del divieto di realizzare nel territorio regionale termovalorizzatori, questa sì in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
In primo luogo l’integrale nuovo disegno degli obiettivi permette di superare la lettura riduttiva operata dai giudici di primo grado, essendosi al cospetto di atti caratterizzati da un’amplissima discrezionalità attinenti a a scelte fondamentali per la comunità stanziata sul territorio regionale che non possono essere qualificati come una mera inottemperanza, rientrando piuttosto nell’ambito di una totale rivisitazione del programma generale gestione dei rifiuti regionali e delle scelte delle relative modalità operative.
In secondo luogo i provvedimenti degli organi regionali risultano coerenti o quanto meno non incompatibili con la direttiva del Parlamento europeo 19 novembre 2008 n. 98, ed in particolare degli artt. 4 e 11.
In merito alla richiesta di indennizzo avanzata dall'impresa la Sezione ha richiamato una propria precendete Sentenza, n. 3453/2015 secondo cui può qualificarsi atto di "revoca", ma al più di un atto di ritiro, trattandosi di un diniego di aggiudicazione provvisoria, sicché non può in alcun modo invocarsi, né quale parametro di legittimità, né a fini indennitari, quanto disposto dall' art. 21-quinquies, L. n. 241 del 1990. Infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195) ha più volte chiarito che la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11 comma 11, art. 12 e art. 48 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, non spettando nemmeno l'indennizzo di cui all' art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241, poiché in tal caso si è di fronte al mero ritiro (o all'annullamento) di un provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, e non a una revoca di un atto amministrativo "ad effetti durevoli", come previsto dalla disposizione sulla indennizzabilità della revoca.

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