Per la contrattazione decentrata dell'anno 2016 si applica il comma 236 della legge di stabilità che recita: Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".
Con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 - sono state fornite ulteriori indicazioni.
Al fine di evitare problemi per l’incremento delle risorse di cui all'articolo 15 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1 aprile 1999 è necessario:- predisporre un progetto di miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi istituzionali, con la identificazione degli obiettivi e degli indicatori per la misurazione dei risultati chiari e facilmente rilevabili; non si possono inserire attività ordinarie per le quali al lavoratore viene già corrisposto il trattamento economico base;
- accertare, a consuntivo, dell’effettivo raggiungimento dei risultati preventivati da parte del Controllo di gestione e dell'OIV
- erogare degli incentivi, con i criteri definiti dal contratto decentrato aziendale.
Naturalmente i sede di predisposizione del bilancio di previsione si dovrà provvedere alla individuazione, delle risorse destinate a finanziare gli incentivi del personale.
Può avvenire che alcuni enti locali in crisi dimentichino di approvare il PEG e quindi gli obiettivi con conseguente impossibilità ad erogare il premio al personale, dal che si ingenerano ricorsi da parte degli interessati.
In base al principio della continuità amministrativa, è importante che nel passaggio da una gestione all'altra chi subentra si faccia carico di tutte le incombenze nel rispetto dei lavoratori.
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