sabato 2 aprile 2016

UN INTERESSANTE PARERE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LIGURIA PER L'UTILIZZO QUALE SUPPORTO DEL SINDACO DI PERSONALE IN QUIESCENZA.

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Liguria ha espresso in data 22 marzo scorso (delibera n.27/2016) un interessante parere sulla possibilità per i pensionati di svolgere un incarico di supporto al Sindaco purché questo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.
Con istanza in data 5 gennaio 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 4 dell’11 gennaio 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 gennaio del 2015 con il n. 000091 – 13.01.2016 – SC _ LIG - T85 – A, il Comune di Lavagna ha inviato una richiesta di parere relativa alla eventuale applicazione dell’art. 9, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, agli incarichi retribuiti di staff conferiti a personale in quiescenza, ai sensi dell’art. 90 del TUEL. Infatti, poiché la circolare n. 4 del 2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ricomprende tra gli incarichi sicuramente vietati in applicazione del citato d.l. n. 95 del 2012 “le collaborazioni e gli incarichi attribuiti … ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, l’Ente vuole sapere se sia 2 legittimo conferire a personale in quiescenza un incarico di staff per supportare il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo il quale non comporti l’esercizio di funzioni gestionali, direttive o dirigenziali.
Dall'attenta lettura delle circolari emanate in proposito dal Dipartimento per la funzione pubblica (n.6/2014 e n. 4/2015) secondo la Corte si evince come in realtà la seconda non sia antitetica, ma semplicemente integrativa della prima, in quanto si limita a specificare come tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall'art. 90 TUEL (e non solo). Ciò non implica il divieto generale di stipulare contratti con personale in quiescenza ai sensi della disposizione appena menzionata, bensì – e più semplicemente – chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell’art 90 del TUEL sia possibile, nell'ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati In altre parole, la circolare ha voluto risolvere alla radice la possibilità, a prescindere dalla qualificazione formale utilizzata dalle parti (e cioè “contratto ai sensi dell’art. 90 del TUEL”, invece di quella, più corretta, di “contratto ai sensi dell’art. 110 del TUEL”), di eludere la ratio voluta dal legislatore di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale dirigenziale nelle amministrazioni. Tale orientamento, che applica il criterio enunciato dall'art. 14 delle preleggi per tutte le disposizioni limitatrici, è già stato accolto, peraltro, sia dal Ministero dell’interno, con la nota interpretativa del 14 dicembre 2015 sia, soprattutto, dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti con la deliberazione 30 settembre 2014, n. 23. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Sezione ritiene conforme a legge il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.
Il testo integrale della delibera lo trovate qui.

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