Il Consiglio di Stato Sezione IV con una sentenza n. 1301 del 1° aprile scorso ha accolto un ricorso avverso una ordinanza con la quale il Sindaco di *** aveva ordinato ad una impresa di provvedere, nel termine di trenta giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul terreno di sua proprietà e alla bonifica dell’area, in quanto non era stata avviata la procedura della L. 241/90.
Al riguardo i giudici amministrativi hanno ritenuto che venga in questione il citato comma 3 dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce:
“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Il Collegio ha ritenuto di non avere ragione per discostarsi dall'orientamento consolidato (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Id., sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; Id., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705), secondo cui, in materia, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo.
Di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati e - diversamente da quanto ha affermato il T.A.R. - non si può applicare il temperamento che l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell’art. 7 della stessa legge.
Nel caso di specie, è stato accertato che l’avviso di avvio del procedimento non sia stato comunicato alla parte destinataria dell’ordinanza sindacale, che ha visto leso il proprio diritto alla partecipazione procedimentale.
Così il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.
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