L’articolo 2621 del Codice Civile tratta delle False comunicazioni sociali: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
In base a questa norma i bilanci devono essere “veritieri” non è possibile discostarsi «consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione» dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, «in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».
La corte Suprema di Cassazione ha riconfermato anche di recente la piena validità di detta norma anche per quanto riguarda le valutazioni inserite nel bilancio di previsione prive di solide basi.
Anche se la norma tratta specificamente dei bilanci delle società, non è possibile che il bilancio di previsione di un Comune si discosti dal rendiconto dell’anno precedente senza giustificato motivo.
Ad esempio le maggiori entrate vanno motivate, come le maggiori uscite.
Un bilancio di previsione che complessivamente aumenta notevolmente rispetto a quello dell’esercizio precedente lascia spesso i cittadini interdetti ma espone anche la comunità a rischi gravi.
Di fatto molto spesso ci si trova di fronte ad uscite certe ed entrate incerte con tutti gli inconvenienti possibili.
Queste errate ed immotivate valutazioni inserite nei bilanci di previsione a mio avviso possono essere oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti,
A questo proposito è evidente che non possono sottrarsi a queste responsabilità i funzionari che assumono gli impegni senza aver prima verificato la disponibilità finanziaria (Corte dei Conti Sezione Enti Locali delibera n. 1 del 15 febbraio 1991); infatti lo scopo delle norme è quello di assicurare il rigoroso rispetto della previsioni di bilancio, ma soprattutto di impedire che tramite entrate gonfiate e spese sottodimensionate si producano risultati di amministrazione non rispondenti alla realtà.
A questo proposito è evidente che non possono sottrarsi a queste responsabilità i funzionari che assumono gli impegni senza aver prima verificato la disponibilità finanziaria (Corte dei Conti Sezione Enti Locali delibera n. 1 del 15 febbraio 1991); infatti lo scopo delle norme è quello di assicurare il rigoroso rispetto della previsioni di bilancio, ma soprattutto di impedire che tramite entrate gonfiate e spese sottodimensionate si producano risultati di amministrazione non rispondenti alla realtà.
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